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Pensioni erogate da INPS a residenti all'estero: la nozione di 'sistema previdenziale pubblico' e la sede di tassazione

Martedì 06/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Nuove indicazioni dell'Amministrazione finanziaria sulla potestà impositiva delle prestazioni erogate dall'INPS a soggetti trasferiti all'estero.

Con la Risposta ad interpello n. 179 del 1° ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul trattamento fiscale applicabile alla pensione di un ex lavoratore del settore privato che ha trasferito la propria residenza fiscale nella Repubblica Popolare Cinese.

L'istante, percependo un assegno erogato dall'INPS a fronte di contributi versati esclusivamente per attività svolte alle dipendenze di datori di lavoro privati, chiedeva di confermare la tassazione esclusiva nello Stato di residenza (la Cina) con conseguente detassazione del reddito in Italia, invocando la regola generale dell'articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni (ratificata con Legge n. 182/2024).

La posizione del contribuente e il quadro normativo di riferimento



Nel suo interpello, il contribuente sosteneva che la natura pubblica dell'ente erogatore (INPS) e del sistema previdenziale non dovesse incidere sulla qualificazione del reddito, dovendo prevalere l'origine privata del rapporto di lavoro che aveva generato il diritto al trattamento.   

L'Agenzia delle Entrate, assumendo acriticamente l'effettività della residenza in Cina e l'origine privata dell'attività lavorativa, ha innanzitutto richiamato il diritto interno (artt. 3 e 23 del TUIR): poiché la pensione è corrisposta da un ente residente nel territorio dello Stato (l'INPS), essa si considera prodotta in Italia e, pertanto, fiscalmente rilevante nel nostro Paese.

Il "sistema previdenziale pubblico" e la tassazione esclusiva in Italia



Per verificare il coordinamento tra norma interna e diritto convenzionale internazionale, l'Ufficio ha analizzato le eccezioni previste dall'accordo Italia-Cina del 2019.   

Nello specifico, mentre le pensioni dei dipendenti pubblici ricadono nell'articolo 19 (non applicabile al caso esaminato), l'articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione introduce un'eccezione fondamentale per i pagamenti corrisposti nell'ambito di un "sistema previdenziale pubblico".   

Richiamando i lavori parlamentari di ratifica della Convenzione e la Circolare n. 41/E del 2003, l'Agenzia ha precisato che per "sistema previdenziale pubblico" si intende il complesso delle prestazioni pagate in forza della legislazione sulla previdenza sociale e alimentate da contributi obbligatori per legge, a prescindere dal fatto che il rapporto di lavoro fosse pubblico o privato.   

Poiché l'assegno erogato dall'INPS deriva da contributi obbligatori di legge in relazione a un cessato impiego, la prestazione si qualifica come erogata all'interno di un "sistema previdenziale pubblico" ai sensi dell'art. 18, par. 2, della Convenzione. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che la potestà impositiva spetta in via esclusiva allo Stato della fonte, ossia all'Italia, escludendo la possibilità di applicare la detassazione richiesta dal contribuente.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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