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Dichiarazioni IVA omesse: istituiti i codici tributo per il versamento tramite F24

Lunedì 05/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L’Agenzia delle Entrate definisce i codici tributo da utilizzare per il pagamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni relative alla liquidazione dell’IVA in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale.

I nuovi codici tributo



Con la Risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972.

La disposizione consente all’Agenzia, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, di procedere alla liquidazione dell’imposta, anche mediante procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Quando dai controlli emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione viene comunicato al contribuente, che può segnalare entro 60 giorni eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, oppure procedere al pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni.

Per il versamento dell’importo complessivamente richiesto nelle comunicazioni è istituito il codice tributo “9005”, denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE”. Il codice deve essere esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli importi a debito versati, indicando anche il codice atto e l’anno di riferimento riportati nelle comunicazioni.

La risoluzione precisa inoltre che, per il pagamento delle somme dovute, non è possibile utilizzare la compensazione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Il provvedimento attuativo del 28 agosto 2026 ha inoltre escluso la possibilità di ricorrere alla rateazione prevista dall’articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997.

Nel caso in cui il contribuente non intenda versare l’intero importo richiesto con il codice 9005, ma soltanto una quota, sono stati istituiti tre ulteriori codici tributo:
  • 95AA, “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – IMPOSTA”;
  • 95BB, “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – INTERESSI”;
  • 95CC, “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – SANZIONI”.


Anche questi codici devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, insieme al codice atto e all’anno di riferimento presenti nella comunicazione.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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