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Trasferte di lavoro, chiarimenti sui rimborsi delle spese di trasporto

Venerdì 02/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La disciplina fiscale dei rimborsi per viaggi e trasporti sostenuti dai dipendenti è stata modificata dalla legge di bilancio 2025, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati per taxi e NCC.

L'Agenzia delle Entrate, attraverso una news pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi, ha ricordato le regole fiscali applicabili ai rimborsi delle spese di trasferta sostenute dai lavoratori dipendenti, con particolare riferimento alle spese per i servizi di taxi e noleggio con conducente.

La questione riguarda, in particolare, le spese sostenute dal dipendente per gli spostamenti effettuati durante una trasferta e la loro eventuale rilevanza ai fini della formazione del reddito di lavoro dipendente.

Rimborsi per taxi, NCC e altri mezzi di trasporto



A seguito delle modifiche introdotte dal comma 81 della legge di bilancio 2025, i rimborsi delle spese sostenute per viaggi e trasporti effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea, come taxi e servizi di noleggio con conducente (NCC), non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi a condizione che il relativo pagamento sia effettuato con strumenti tracciabili.

La disposizione riguarda quindi le spese di trasporto sostenute dal lavoratore nel corso della trasferta quando il servizio utilizzato rientra tra quelli espressamente interessati dalla disciplina.

Diverso è il caso delle spese relative ai trasporti effettuati con modalità differenti, come i servizi di linea mediante treno, autobus, aereo o nave.
Per queste tipologie di viaggio, precisa l'Agenzia delle Entrate, non trova applicazione la specifica previsione introdotta dalla legge di bilancio 2025. I relativi rimborsi restano pertanto esclusi dalla formazione del reddito del lavoratore indipendentemente dalla modalità con cui è stato effettuato il pagamento.

Il quadro consente quindi di distinguere, ai fini fiscali, tra i rimborsi relativi a taxi e NCC, per i quali rileva la tracciabilità del pagamento, e quelli relativi agli altri servizi di trasporto, per i quali tale requisito non assume rilevanza ai fini dell'esclusione dal reddito.

Fonte: https://www.fiscooggi.it
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