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Ricevute POS, stop alla conservazione cartacea: basta la documentazione bancaria

Mercoledì 30/09/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Dal 2026 cambia la gestione delle ricevute cartacee dei pagamenti effettuati tramite POS. L’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 19/2026 (cosiddetto Decreto PNRR) consente infatti di utilizzare, al posto delle ricevute emesse dai terminali per i pagamenti con carta di credito, debito, prepagata o altra modalità digitale, le comunicazioni e la documentazione fornite da banche e intermediari finanziari, anche in formato digitale.

La semplificazione riguarda le ricevute POS che non costituiscono fatture, scontrini o ricevute fiscali. La documentazione bancaria può essere utilizzata in sostituzione a condizione che riporti le informazioni relative alle singole operazioni effettuate. Non viene quindi meno la necessità di poter documentare i pagamenti, ma cambia il supporto attraverso il quale tale prova può essere fornita.

Resta inoltre l’obbligo di conservazione della documentazione sostitutiva. Le comunicazioni e i documenti bancari, anche quando sono disponibili esclusivamente in formato digitale, devono essere conservati secondo le modalità previste dall’articolo 2220 del Codice civile. Per le imprese commerciali, tale disposizione prevede la conservazione delle scritture contabili per dieci anni dall’ultima registrazione.

La novità elimina quindi l’onere di archiviare per dieci anni le ricevute cartacee generate dal POS, ma non elimina l’obbligo di conservare per il medesimo periodo la documentazione bancaria utilizzata in loro sostituzione. La relazione illustrativa sottolinea che le ricevute POS costituiscono una prova dell’avvenuto pagamento e non un documento contabile necessario, di per sé, alla redazione del bilancio o alla dichiarazione fiscale. La modifica punta così a semplificare gli adempimenti documentali senza compromettere le possibilità di controllo delle Autorità.
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