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Pensione tedesca per residenti in Italia: chiarimenti sulla quota esente

Venerdì 28/08/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con la Risposta ad interpello n. 164 del 24 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale in Italia di una pensione di sicurezza sociale tedesca percepita da un cittadino italiano residente in Italia, precedentemente residente fiscalmente in Germania.

Il caso esaminato



Il contribuente percepisce una pensione dall’ente previdenziale tedesco, maturata a fronte di contributi obbligatori versati durante un precedente rapporto di lavoro subordinato svolto in Germania. Per l’anno d’imposta oggetto dell’interpello, l’ufficio delle imposte di Neubrandenburg ha rilasciato una certificazione con l’indicazione della quota di pensione non imponibile in Germania.
Il contribuente chiedeva se, nella dichiarazione dei redditi italiana, fosse possibile escludere dalla base imponibile la quota certificata come esente dalle autorità fiscali tedesche.

Le regole previste dalla Convenzione Italia-Germania



L’Agenzia ricorda che, secondo la normativa italiana, le pensioni percepite da un soggetto residente in Italia sono in linea generale imponibili nel nostro Paese. Tuttavia, occorre tenere conto delle disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, che prevalgono sulla normativa interna.

In particolare, per le pensioni di sicurezza sociale, la Convenzione prevede regole specifiche in funzione della residenza e della cittadinanza del beneficiario. Per un pensionato residente in Italia e in possesso della cittadinanza italiana, l'imposizione spetta esclusivamente all'Italia.
Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione stabilisce però che, quando il beneficiario era precedentemente residente in Germania, l'imposta italiana può essere applicata soltanto sull'importo che sarebbe imponibile secondo la legislazione fiscale tedesca.

Un accordo amichevole tra Italia e Germania, efficace dal 1° gennaio 2025, ha inoltre previsto il rilascio da parte dell’ufficio delle imposte di Neubrandenburg di una certificazione specifica, contenente la quota della pensione di sicurezza sociale esente secondo la normativa tedesca.

L’Agenzia delle Entrate conferma quindi che la quota di pensione certificata come esente in Germania non è soggetta a imposizione in Italia. Di conseguenza, nel caso esaminato, tale importo non concorre alla determinazione del reddito da pensione fiscalmente rilevante in Italia.
La conclusione vale, in particolare, per il pensionato cittadino italiano, residente in Italia e precedentemente residente fiscalmente in Germania, a condizione che ricorrano i presupposti indicati nella Convenzione e nell’accordo amichevole tra i due Paesi.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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