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Spese RSA per la madre non convivente: il rimborso tramite welfare non fa reddito

Giovedì 27/08/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Le Entrate fanno il punto sui requisiti per beneficiare del regime fiscale di favore previsto dal TUIR per l’assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

Con la Risposta n. 163 del 14 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un lavoratore dipendente che, attraverso il piano di welfare aziendale, poteva ottenere il rimborso delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre presso una RSA.

Il dubbio riguardava il requisito della convivenza. La madre, infatti, era stabilmente ospitata nella struttura e quindi non conviveva con il dipendente. Il contribuente chiedeva se il rimborso potesse comunque beneficiare del regime di favore previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR.

L’Agenzia ricorda che tale disposizione esclude dal reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro per la fruizione di servizi di assistenza destinati a familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 del TUIR.

Sul punto, viene evidenziato che il D.Lgs. n. 148/2026 ha modificato nuovamente l’articolo 12, comma 4-ter, del TUIR, eliminando il requisito della convivenza – o della percezione di assegni alimentari – quando le disposizioni fiscali richiamano genericamente i familiari indicati nell’articolo 12. Tali condizioni restano invece richieste, per gli altri familiari di cui all’articolo 433 del Codice civile, quando la norma fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico. Le modifiche si applicano già dal periodo d’imposta 2025.

Pertanto, nel caso esaminato, l’Agenzia conclude che il rimborso tramite welfare aziendale delle spese sostenute per la madre non convivente ospitata in RSA non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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