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Welfare aziendale, rimborsabili le spese di istruzione dei figli anche se paga il coniugeMercoledì 26/08/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con la Risposta a interpello n. 159 del 10 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il rimborso delle spese scolastiche dei figli può beneficiare dell’esenzione fiscale anche quando il pagamento è stato effettuato dal coniuge del dipendente. Il casoLa questione riguarda un datore di lavoro i cui dipendenti intendono utilizzare il credito welfare maturato anche negli anni precedenti per ottenere il rimborso delle spese di istruzione sostenute per i figli, familiari indicati dall’articolo 12 del TUIR. In particolare, le spese risultano regolarmente documentate, ma sono state pagate dal coniuge del dipendente, non legalmente ed effettivamente separato, tramite un conto corrente a lui intestato. L’Agenzia è stata quindi chiamata a chiarire se la diversa identità tra chi richiede il rimborso e chi ha effettuato materialmente il pagamento impedisca l’applicazione del regime di favore. Il chiarimento dell’AgenziaL’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR esclude dal reddito di lavoro dipendente alcune somme e prestazioni destinate all’educazione e istruzione dei familiari. Secondo la prassi dell’Agenzia, il beneficio può riguardare anche il rimborso di spese già sostenute, purché il datore di lavoro acquisisca la documentazione necessaria a dimostrarne l’effettivo utilizzo. Con la Risposta n. 159/2026, l’Agenzia precisa che non rileva chi abbia materialmente effettuato il pagamento. Le spese di istruzione possono quindi essere rimborsate senza concorrere alla formazione del reddito del dipendente anche quando siano state pagate dal coniuge. È però necessario che dalla documentazione risultino il familiare che ha fruito del servizio e la relativa tipologia di prestazione, così da verificarne la riconducibilità alle finalità previste dalla norma. Resta inoltre fermo il divieto di doppio beneficio fiscale: la spesa rimborsata non può essere utilizzata anche per ottenere una detrazione o deduzione. A questo fine, il datore di lavoro deve acquisire dal dipendente una dichiarazione sostitutiva con cui viene attestato che le medesime spese non sono state e non saranno oggetto di ulteriori richieste di rimborso. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
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