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Omessa dichiarazione IVA: definite le modalità di liquidazione automatizzata dell’imposta

Martedì 01/09/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti: il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate disciplina i dati utilizzabili e le modalità di comunicazione degli esiti della liquidazione IVA.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 28 agosto 2026, ha definito le disposizioni attuative dell’articolo 54-bis.1 del Dpr 633/1972 (Decreto Iva), introdotto dalla legge di Bilancio 2026, in materia di liquidazione dell’IVA in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale.

La nuova disciplina consente all’Agenzia di determinare l’imposta dovuta anche attraverso procedure automatizzate, utilizzando le informazioni già disponibili nelle proprie banche dati. In particolare, la liquidazione può basarsi sui dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) e dei versamenti IVA effettuati dal contribuente.

Come viene determinata l’IVA dovuta



L’imposta a debito viene determinata sulla base delle fatture elettroniche emesse, dei corrispettivi telematici trasmessi e delle LIPE presentate per il periodo interessato. Da tale importo vengono scomputati l’IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle LIPE, oltre ai versamenti già effettuati per lo stesso periodo d’imposta. Non viene invece considerato l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente.

La procedura si applica anche quando la dichiarazione annuale IVA sia stata presentata ma risulti completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive necessari per determinare il volume d’affari e l’imposta dovuta.

Sull’imposta risultante dalla liquidazione sono applicati la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Il provvedimento ricorda inoltre che, in base all’articolo 54-bis.1, la liquidazione può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, senza pregiudicare l’eventuale attività di accertamento.

Comunicazione al contribuente e termini per il pagamento



Quando dalla liquidazione emerge un’imposta dovuta, l’Agenzia comunica al contribuente le risultanze del controllo, consentendogli di fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente. La comunicazione viene trasmessa tramite PEC, all’indirizzo risultante dall’INI-PEC o al domicilio digitale speciale eventualmente eletto; in caso di mancato recapito, è prevista la raccomandata con avviso di ricevimento. Gli esiti, accompagnati da un prospetto analitico dei dati utilizzati, sono inoltre resi disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.

Il contribuente ha tempo 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per segnalare eventuali errori o fornire chiarimenti. Se, entro lo stesso termine, provvede al pagamento delle somme dovute, la sanzione viene ridotta a un terzo. Qualora, invece, non intervenga il pagamento entro il termine previsto, le somme dovute sono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo.

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, senza possibilità di utilizzare la compensazione; in caso di iscrizione a ruolo, resta esclusa anche la compensazione prevista dall’articolo 31 del Dl 78/2010.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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