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CPB e società in liquidazione: chiariti gli effetti sul concordato e sul socio d'opera

Martedì 14/07/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L'Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sul Concordato preventivo biennale (CPB) in caso di liquidazione di una società di persone, affrontando anche il trattamento fiscale del reddito e la posizione del socio d'opera.

Il caso esaminato



Con la Risposta a interpello n. 138 del 9 luglio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società in accomandita semplice che, dopo il recesso dei due soci accomandanti, è stata posta in liquidazione per l'impossibilità di ricostituire la compagine sociale. La società, che aveva aderito al Concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2024-2025, ha chiesto chiarimenti sugli effetti della liquidazione sul concordato, sull'imputazione del reddito e sulla posizione dell'unica socia rimasta, una socia accomandataria d'opera che svolge anche il ruolo di liquidatrice.

Le conclusioni dell'Agenzia



L'Amministrazione finanziaria precisa che l'apertura della liquidazione ordinaria può determinare la cessazione degli effetti del CPB, ma solo se, per effetto della liquidazione, il reddito effettivo risulta inferiore di oltre il 30% rispetto a quello concordato, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

Con riferimento alla tassazione, l'Agenzia chiarisce inoltre che il periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'apertura della liquidazione costituisce un autonomo periodo d'imposta e che il relativo reddito deve essere imputato, pro quota, ai soci presenti alla chiusura di tale periodo
Nel caso esaminato, essendo rimasta l'unica socia accomandataria d'opera, il reddito sia del periodo antecedente sia di quello successivo alla liquidazione deve essere imputato integralmente a quest'ultima per trasparenza, nonostante abbia conferito esclusivamente la propria opera. Ai soci receduti continuano invece ad applicarsi le regole fiscali previste per il recesso disciplinate dall'articolo 20-bis del TUIR.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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