Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Scadenza IMU e ravvedimento operoso

Venerdì 28/06/2024

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs 158/2015 prevede all’articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di omesso o insufficiente versamento della dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:
  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%)


Quindi per la scadenza dell’acconto (17 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia Entrate e non per i tributi locali.

Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo.

In riferimento alla Dichiarazione IMU è sanzionata:
  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.


L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:
  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.


Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.
Le ultime news
Oggi
Come di consueto, già alla fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni...
 
Oggi
Con la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025,...
 
Oggi
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata sui benefici fiscali destinati alle persone...
 
Oggi
Tra gli interventi previsti dalla Legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) in favore delle imprese del...
 
Oggi
Con la sentenza n. 34211 del 26 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, interviene...
 
Ieri
Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti...
 
Ieri
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile...
 
Ieri
I contributi erogati in relazione all’emergenza da COVID-19 non incidono sulla determinazione delle...
 
Ieri
Dopo l'approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati, avvenuta lo scorso 30 dicembre 2025,...
 
Lunedì 05/01
I compensi agli amministratori di società e di enti, sono deducibili nella misura erogata...
 
Lunedì 05/01
Rinnovato anche per il 2026 il programma "Carta acquisti", dedicato ai cittadini di età pari o...
 
Mercoledì 24/12/2025
Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la bozza di circolare sulla disciplina...
 
Mercoledì 24/12/2025
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze dei modelli 730, Redditi, Certificazione unica (Cu), 770,...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea