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Imposta di bollo: per i contratti telematici delle concessioni niente applicazione forfettaria

Giovedì 06/08/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L'Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento dell'imposta di bollo per gli atti rilasciati nell'ambito dei procedimenti concessori, distinguendo tra provvedimenti amministrativi e contratti formati in modalità digitale.

Con la Risposta a interpello n. 153 del 5 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime dell'imposta di bollo applicabile agli atti rilasciati in formato elettronico nell'ambito di procedimenti concessori.

Il quesito riguardava, in particolare, i contratti e gli atti di obbligazione con cui vengono assegnate concessioni e la possibilità di applicare anche a questi documenti il regime forfettario di 16 euro previsto per gli atti amministrativi trasmessi per via telematica. L'istante evidenziava infatti che la normativa distingue, per gli atti digitali, tra provvedimenti della pubblica amministrazione e scritture private, chiedendo quale disciplina dovesse trovare applicazione nel caso concreto.

La distinzione tra provvedimenti amministrativi e contratti

Nel proprio parere, l'Agenzia ricorda che il regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2014 riguarda esclusivamente gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione rilasciati per via telematica, per i quali l'imposta di bollo è dovuta nella misura fissa di 16 euro indipendentemente dalla dimensione del documento.

Diversa, invece, la disciplina applicabile ai contratti e agli atti di obbligazione stipulati nell'ambito del medesimo procedimento concessorio. Secondo l'Agenzia, tali documenti continuano a essere assoggettati all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972, senza poter beneficiare del regime forfettario previsto per gli atti amministrativi telematici, in assenza di una specifica previsione normativa.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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