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Prestazioni di accompagnamento alla pensione: applicabili i benefici fiscali 2026

Mercoledì 16/09/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Prestazioni di accompagnamento alla pensione, tassazione e benefici fiscali: l’INPS fornisce indicazioni sull’applicazione delle misure previste per il 2026 ai redditi sostitutivi del lavoro dipendente.

Con il Messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026 l’INPS chiarisce le modalità di applicazione, per l’anno 2026, della “somma non imponibile” e dell’“ulteriore detrazione” previste dalla legge di Bilancio 2025.

Le due misure riguardano i percettori di redditi di lavoro dipendente e anche i titolari di prestazioni e indennità che hanno natura sostitutiva di tali redditi. La somma non imponibile spetta in presenza di un reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro, mentre l’ulteriore detrazione riguarda i redditi superiori a 20.000 euro e si riduce progressivamente fino ad azzerarsi a 40.000 euro.

Un trattamento fiscale che riguarda anche le prestazioni non pensionistiche



L’INPS precisa che i benefici fiscali si applicano anche alle prestazioni di accompagnamento alla pensione e di anticipo pensionistico, quando hanno natura sostitutiva del reddito di lavoro dipendente e sono soggette a tassazione ordinaria.
Tra le prestazioni interessate rientrano, ad esempio, APE Sociale, isopensione, assegni straordinari per i lavoratori dei settori bancario e assicurativo e indennità derivanti dai contratti di espansione.

La “somma non imponibile” è determinata applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale pari al 7,1% per redditi fino a 8.500 euro, al 5,3% per redditi oltre 8.500 e fino a 15.000 euro e al 4,8% per redditi superiori a 15.000 euro, fermo restando il limite di reddito complessivo di 20.000 euro.

Per l’ulteriore detrazione, invece, l’importo è pari a 1.000 euro per redditi complessivi superiori a 20.000 e fino a 32.000 euro; oltre tale soglia diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro.

Pensioni escluse, erogazione da ottobre



Restano escluse dai benefici le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, così come le pensioni integrative e complementari. Sono invece agevolabili le prestazioni non pensionistiche che sostituiscono il reddito da lavoro dipendente e che sono soggette a tassazione ordinaria.
I benefici sono riconosciuti automaticamente dal sostituto d’imposta, senza necessità di presentare una domanda. 

L’INPS precisa inoltre che l’erogazione partirà dalla mensilità di ottobre 2026: con tale mensilità saranno corrisposte anche le somme maturate dal 1° gennaio 2026 relative alla sola somma non imponibile, mentre l’eventuale ulteriore detrazione sarà definita in sede di conguaglio fiscale di fine anno.

Ulteriori dettagli nel Messaggio Inps.

Fonte: https://www.inps.it
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