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Associazioni professionali e IRAP: l’attività individuale esclude l’imposta

Martedì 15/09/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La Corte costituzionale interviene sull’applicazione dell’IRAP alle associazioni professionali, chiarendo il rapporto tra esercizio individuale della professione, attività associata e organizzazione dello studio.

L'IRAP non è dovuta quando i professionisti che fanno parte di un'associazione continuano a svolgere personalmente e autonomamente la propria attività, senza che questa venga effettivamente esercitata attraverso l'organizzazione associativa.

È questo il principio affermato dalla Corte costituzionale con la Sentenza n. 153, depositata il 24 luglio 2026, pronunciata in relazione alla disciplina IRAP delle associazioni professionali costituite tra notai.

Il punto decisivo: chi esercita effettivamente la professione?



La Corte ha ricostruito la disciplina alla luce delle norme che, ai fini fiscali, equiparano le associazioni professionali alle società semplici, sottolineando l'importanza del requisito dell'esercizio della professione “in forma associata”.
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, quando l'attività resta personale, individuale e autonoma per ciascun professionista, essa continua a essere riferibile alle singole persone fisiche e non al soggetto collettivo.
Di conseguenza, l'IRAP non si applica neppure quando l'associazione svolge esclusivamente una funzione organizzativa o economica interna, ad esempio per la ripartizione delle spese e dei proventi, la gestione della sede, l'acquisto di beni strumentali o l'organizzazione del personale ausiliario. L'imposta torna invece in rilievo quando si verifica una “spersonalizzazione” dell'attività professionale, tale da renderla direttamente riconducibile all'associazione.

L’onere della prova e le associazioni notarili



La sentenza precisa inoltre che spetta all'amministrazione finanziaria dimostrare la sussistenza del requisito dell'esercizio della professione in forma associata. Se all'interno della stessa associazione convivono attività individuali e attività effettivamente svolte in forma associata, resta escluso dall'IRAP il reddito derivante esclusivamente dal lavoro professionale svolto dai singoli associati, purché sia adeguatamente distinto da quello prodotto attraverso l'organizzazione associativa.

Particolare rilievo assume il caso delle associazioni notarili: secondo la Corte, queste, di regola, svolgono una funzione meramente interna, legata soprattutto alla distribuzione degli onorari, senza incidere sull'esercizio dell'attività notarile, che mantiene carattere personale anche in considerazione della sua natura di pubblica funzione.

Fonte: https://www.cortecostituzionale.it
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