Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Scadenza IMU e ravvedimento operoso

Venerdì 28/06/2024

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs 158/2015 prevede all’articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di omesso o insufficiente versamento della dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:
  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%)


Quindi per la scadenza dell’acconto (17 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia Entrate e non per i tributi locali.

Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo.

In riferimento alla Dichiarazione IMU è sanzionata:
  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.


L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:
  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.


Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.
Le ultime news
Oggi
La motivazione va ricercata nell’atto impositivo che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza...
 
Oggi
L'Organismo Italiano di Contabilità OIC ha pubblicato la versione definitiva del nuovo principio...
 
Oggi
Da oggi, 1° luglio, i titolari di un contratto di energia elettrica residenziale che non posseggono...
 
Ieri
L'obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di comunicare, entro il 30...
 
Ieri
I registri delle imprese di tutti gli Stati membri dell’UE sono interconnessi e consultabili al...
 
Ieri
Nella Circolare n. 9/E del 24 giugno l'Agenzia delle Entrate, oltre ad illustrare le regole generali...
 
Venerdì 27/06
Dal 2024 le SOS relative all'uso di cripto-attività sono tornate a crescere grazie al contributo...
 
Venerdì 27/06
I registri delle imprese di tutti gli Stati membri dell’UE sono interconnessi e consultabili al...
 
Venerdì 27/06
Con la Circolare n. 9/E del 24 giugno l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni aggiornate in materia...
 
Venerdì 27/06
Nella Circolare n. 9/E del 24 giugno l'Agenzia delle Entrate, oltre ad illustrare le regole generali...
 
Venerdì 27/06
Le pensioni integrative erogate al momento del collocamento a riposo dei dipendenti, rappresentando emolumenti...
 
Giovedì 26/06
Con la Circolare n. 8/E del 9 giugno l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità introdotte...
 
Giovedì 26/06
Con Risposta n. 168 del 23 giugno l'Agenzia delle Entrate risponde a due quesiti in merito alla disciplina...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea