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Un presente radioso ed un futuro da tutelare: l’INPS fa chiarezza sui lavoratori sportivi

Giovedì 09/10/2025

a cura di Dott. Bartolomeo Russo
Tramite la circolare n. 127 del 22 Settembre 2025 l’INPS ha provveduto ad esprimersi su ciò che concerne il riordino degli enti sportivi e su quanto è strutturato già in merito alla riforma della tutela previdenziale dei lavoratori dello sport, che è a sua volta, assieme alle modifiche ed integrazioni di riferimento, già disciplinato dal decreto legislativo n. 36 del 28 Febbraio 2021.



La prima grande introduzione che viene fatta è quella che si riferisce alla figura del lavoratore sportivo a tutto tondo, senza far sì che si vada a distinguere tra settore professionistico e settore dilettantistico e si considerano tali tutti gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, preparatori atletici, arbitri e ogni tesserato che a fronte di un corrispettivo svolgono attività necessarie alla pratica sportiva indipendentemente da quello che è l’ambito che si va a considerare. Così come l’istituto ha voluto procedere a predisporre la subordinazione dei lavoratori all’iscrizione al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP), che è appunto gestito dallo stesso ed a questo possono procedere ad iscriversi tutti coloro che sono stati sopra citati e che rientrano nella definizione di lavoratore sportivo.

A quanto sopra riportato andiamo ad aggiungere il fatto che anche gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, hanno a tutti gli effetti il diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, in relazione a quello che è il loro rapporto di lavoro di riferimento, e di conseguenza sono iscritti al FPSP che diventa una questione che prende in considerazione i lavoratori subordinati mentre qualora si tiene in riferimento l’ambito professionistico c’è un’estensione anche per i collaboratori coordinati e continuativi. Gli stessi invece sono iscritti alla Gestione Separata nel momento in cui sono collaboratori del settore dilettantistico, quest’ultima questione è concernente alla circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 dell’INPS.

Prima di addentrarci in quello che è il preambolo relativo all’introduzione delle novità sopra indicate, occorre fare un’opportuna specifica dei sistemi pensionistici di riferimento che si applicano in base alla data d’iscrizione ed all’anzianità contributiva, perciò parliamo in questi termini : 
  • Coloro che sono iscritti prima del 1996, possono accedere a quelle che sono le pensioni con sistema misto e che hanno appunto delle regole di riferimento sulla vecchiaia anticipata
  • Coloro che sono iscritti invece dal 1996 al 1° Luglio 2023, tengono in riferimento l’applicazione del sistema contributivo puro basandosi su quelli che sono dei requisiti anagrafici e contributivi uguali a quelli del FPLD (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) e tenendo però invece in considerazione quelle che sono alcune peculiarità che fanno riferimento a quella che è l’attività sportiva


Partiamo con il segnalare il fatto che il regime pensionistico applicabile è il contributivo puro per tutti coloro che sono i lavoratori sportivi che non dispongono dell’anzianità contributiva al 31.12.1995, quindi ci si va a riferire a : 
  • Coloro che sono iscritti al FPSP (Fondo Pensione Sportivi Professionisti) dal 1996 in poi
  • Coloro che sono nuovi iscritti al 1° Luglio 2023 e ci si riferisce anche a dilettanti con co.co.co. o subordinati
  • Coloro che provengono da quelle che sono delle gestioni con contribuzione iniziata dal 1996


Bensì nulla è cambiato invece per :
  • Coloro che sono sportivi professionisti già iscritti al Fondo al 31 Dicembre 1995, per cui continua ad essere applicato quello che è il sistema retribuito o misto, sempre applicato a quello che è il sistema retribuito o misto, sempre tenendo in considerazione l’anzianità maturata
  • Coloro che sono risultanti dal FPLS (Fondo Pensione Lavoratori Dello Spettacolo) nel caso in cui siano in possesso di anzianità ante 1996, continuano a godere del diritto alla pensione con il sistema retributivo/misto


Continuando su quest’ottica di ragionamento va messo in risalto il fatto che l’INPS fa la seguenti precisazioni : 
  • Si arriva a beneficiare dell’annualità contributiva con 260 contributi giornalieri annui su quelli che sono 312 giorni convenzionali
  • Si può predisporre quello che è il cumulo gratuito tra FPSP, FPLD, gestioni autonome CD/CM ed ex ENPALS
  • Aprendo lo scenario al punto di vista internazionale si segnala che è prevista la validità dei periodi assicurativi maturati in Stati UE/SEE, Svizzera, Regno Unito e Paesi convenzionati
  • Tenendo invece in considerazione quello che è il massimale retributivo andiamo a segnalare il fatto che per coloro che sono iscritti post – 1996 si procede ad applicare quello che è il tetto stabilito dal comma 18 dell’articolo 2 della legge n. 335 del 1995


 

Affinchè i lavoratori sportivi procedano ad applicare una corretta gestione previdenziale, sono stabiliti all’interno della nostra circolare di riferimento, la n. 127 del 22 Settembre 2025, quelli che sono i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e quelle che invece sono le condizioni di compatibilità con altri redditi ed andiamo a parlare di : 
  • Per gli iscritti prima del 1995, vi è l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata a 54 anni, con quelli che sono 20 anni di assicurazione e 5200 contributi giornalieri
  • Invece per quelli che sono gli iscritti a partire dal 1996 vi è l’accesso alla pensione anticipata contributiva con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne o comunque in alternativa con 64 anni di età e 20 anni di contributi


Viene messo in risalto il fatto che a decorrere dal 1° Luglio 2023 anche quelli che sono i redditi risultanti da lavoro sportivo dilettantistico sono meritevoli di valore ai fini di quello che è il cumulo con i trattamenti pensionistici erogati dal Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP). La condizione di partenza è quella per cui i pensionati che sono titolari di trattamento a carico del Fondo, hanno il divieto di cumulo con quelli che sono redditi da lavoro sportivo sia nel caso questi siano subordinati e sia qualora questi siano derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa ed appunto i redditi in questione sono da considerarsi tra le fattispecie che rientrano nell’incumulabilità. 

Resta ben salda invece la questione relativa a poter cumulare i redditi da lavoro sportivo con quelli che sono i redditi da lavoro autonomo o occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui, bensì si verifica che c’è l’incumulabilità verso quelli che sono i titolari di pensioni d’invalidità, assegni ordinari e pensioni anticipate. Invece andando a considerare quelli che sono i compensi percepiti nel periodo d’imposta 2023 che derivano da lavoro sportivo dilettantistico ed assumono la considerazione di redditi diversi, disciplinati quindi da un punto di vista normativo dalla lettera m del comma 1 dell’ex art. 67 del TUIR, per loro è prevista un’esclusione fino a 15.000 euro dalla base imponibile ed in questa circostanza non ha fattibilità il recupero per incumulabilità o incompatibilità con le prestazioni pensionistiche.
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