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Bilanci 2025: le soglie per formato abbreviato, micro e per l’obbligo di consolidato

Mercoledì 11/03/2026, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Il recepimento della Direttiva Delegata (UE) 2023/2775 tramite il DLgs. 6 settembre 2024 n. 125 ha introdotto un innalzamento significativo delle soglie dimensionali (leggi anche Nuove soglie per bilancio abbreviato e micro del 12 settembre 2024).

Le soglie vigenti per l’esercizio sociale 2025 sono le stesse che si applicano già a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024.
  1. Bilancio in forma abbreviata (Art. 2435-bis c.c.)


Possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che non hanno emesso titoli quotati e che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:
Parametro soglia (DLgs 125/2024)
Totale Attivo Stato Patrimoniale

5.500.000 €
Ricavi Vendite e Prestazioni

11.000.000 €
Dipendenti medi occupati

50 unità


 
  1. Bilancio per le Micro-Imprese (Art. 2435-ter c.c.)


Le società che non superano due dei seguenti limiti possono optare per il regime semplificato “micro”, con esonero dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione (se i dati richiesti sono in calce allo SP):
Parametro soglia (DLgs 125/2024)
Totale Attivo Stato Patrimoniale

220.000 €
Ricavi Vendite e Prestazioni

440.000 €
Dipendenti medi occupati

5 unità


 
  1. Esonero dal bilancio consolidato (DLgs 127/91)


Non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le controllanti che, con le proprie controllate, non superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
  • su base consolidata (al netto delle elisioni):
    • Attivo: 25.000.000 € (precedentemente 20 mln).
    • Ricavi: 50.000.000 € (precedentemente 40 mln).
    • Dipendenti: 250 (invariato).
  • su base aggregata (lorda):
    • Attivo: 30.000.000 € (precedentemente 24 mln).
    • Ricavi: 60.000.000 € (precedentemente 48 mln).


Nota Bene: L’esonero dal consolidato non si applica se una delle imprese del gruppo è un ente di interesse pubblico (es. società quotate).

 

La regola dei “2 esercizi”

Un aspetto fondamentale confermato dalla dottrina contabile riguarda la fase di transizione. Per determinare il regime applicabile al bilancio 2025 (chiuso il 31/12/2025), le società devono confrontare i dati dell’esercizio 2025 e dell’esercizio 2024 con i nuovi limiti. Ne deriva che se una società ha superato i vecchi limiti nel 2023 ma rientra nei nuovi limiti nel 2024 e nel 2025, può accedere immediatamente al regime semplificato.
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