Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Trattamento integrativo lavoratori dipendenti e assimilati: ai sostituti i codici per l'utilizzo del credito maturato

Mercoledì 01/07/2020, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con la Risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite i modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP), del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, che prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021.

I sostituti d'imposta riconoscono in via automatica il suddetto trattamento integrativo ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, ovvero dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
In proposito, il comma 4 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, prevede che i sostituti d'imposta compensino il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo.

Di conseguenza, per consentire ai sostituti d'imposta di utilizzare in compensazione tale credito, sono istituiti i seguenti codici tributo:

Per il modello F24:
  • "1701" denominato "Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3".


Per il modello F24 "enti pubblici" (F24 EP):
  • "170E" denominato "Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3".

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
Le ultime news
Oggi
Il Decreto Omnibus (DL n. 95/2025), entrato in vigore il 1° luglio, prevede novità anche per...
 
Oggi
Con Risposta n. 183 dell'8 luglio l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'applicazione...
 
Ieri
Il decreto fiscale del 17 giugno 2025 ha escluso dal 1° luglio 2025 le società quotate inserite...
 
Ieri
Con Risposta n. 181 del 7 luglio l'Agenzia delle Entrate ha confermato che qualora nei precedenti periodi...
 
Ieri
Con Risposta n. 176 del 7 luglio l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presenza di debiti scaduti,...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea