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Servizi di colocation nei data center: 'private cage' a uso esclusivo rilevante ai fini IVA

Martedì 22/09/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La qualificazione IVA dei servizi di colocation nei data center e il trattamento delle prestazioni accessorie tra territorialità, servizi relativi a beni immobili e locazione immobiliare.

Con la Risposta n. 175 del 17 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA dei servizi di colocation acquistati da una società operante nel settore del cloud computing e del cloud hosting, con riferimento a una private cage situata all’interno di un data center italiano.

Nel caso esaminato, la società disponeva in via esclusiva di una specifica area del data center, delimitata e dotata di accesso con serratura, destinata ad accogliere gli armadi contenenti i propri server. Il servizio comprendeva, oltre alla messa a disposizione dell’area, anche energia elettrica, climatizzazione, interconnessioni, prevenzione incendi e vigilanza.

Il dubbio riguardava la corretta qualificazione della prestazione ai fini IVA: l’Istante chiedeva se il servizio dovesse essere considerato una locazione di immobile strumentale, un servizio relativo a un bene immobile oppure un servizio generico.

Nel valutare la questione, l’Agenzia parte dalle regole sulla territorialità delle prestazioni di servizi. In particolare, l’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del DPR 633/1972 stabilisce che i servizi relativi a beni immobili si considerano effettuati nel territorio dello Stato quando l’immobile è situato in Italia. Per individuare le prestazioni che rientrano in questa categoria, l’Agenzia richiama l’articolo 31-bis del Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011, secondo cui deve sussistere un nesso sufficientemente diretto tra il servizio e il bene immobile.
Proprio su questo aspetto assume rilievo la sentenza della Corte di giustizia UE del 2 luglio 2020, causa C-215/19, A Oy, richiamata dall’Agenzia. La Corte ha escluso che i servizi di alloggiamento in un data center siano riconducibili ai servizi relativi a beni immobili quando il cliente non dispone di un diritto di uso esclusivo della parte dell’immobile in cui sono installati gli armadi per i server.

Nel caso esaminato, tuttavia, la situazione è diversa. La private cage costituisce infatti una porzione specifica e identificabile del data center, delimitata e dotata di accesso con serratura, attribuita in uso esclusivo all’Istante. È proprio questo elemento, secondo l’Agenzia, a distinguere la fattispecie da quella in cui il committente dispone soltanto di armadi collocati in aree comuni del data center.

La conclusione dell’Agenzia



Sulla base degli elementi rappresentati, l’Agenzia considera la private cage un elemento essenziale e indispensabile della prestazione. La messa a disposizione dell’area costituisce infatti il servizio principale, mentre energia elettrica, climatizzazione, interconnessioni, prevenzione incendi e vigilanza risultano funzionali all’effettivo utilizzo dell’area e assumono carattere ancillare. La prestazione presenta quindi un nesso sufficientemente diretto con un bene immobile ai sensi dell’articolo 31-bis del Regolamento UE n. 282/2011. 

L’Agenzia conclude, quindi, che i servizi di colocation acquistati da Beta sono servizi relativi a beni immobili ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del DPR 633/1972. Poiché la private cage si trova all’interno di un data center situato in Italia, la prestazione è pertanto territorialmente rilevante in Italia.

Questa qualificazione riguarda però la territorialità del servizio e non stabilisce automaticamente se la prestazione debba essere assoggettata a IVA oppure possa beneficiare dell’esenzione prevista per le locazioni immobiliari. Su questo secondo profilo, l’Agenzia richiama l’articolo 10, comma 1, n. 8), del DPR 633/1972.
Nel caso esaminato, tuttavia, il servizio non consiste nella semplice messa a disposizione passiva di uno spazio. Alla private cage sono infatti associati servizi tecnici e operativi – tra cui energia elettrica, climatizzazione, interconnessioni, prevenzione incendi e vigilanza – funzionali all’alloggiamento e al funzionamento dei server
Per questa ragione, in linea con la giurisprudenza unionale richiamata, l’Agenzia esclude l’applicazione dell’esenzione prevista per le locazioni immobiliari e conclude che il servizio deve essere assoggettato a IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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