Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Sanzioni solidali per la decadenza da agevolazione prima casa

Mercoledì 12/02/2025

a cura di Notaio Gianfranco Benetti


Chi acquista una prima casa deve tenerla per 5 anni se non vuol perdere le agevolazioni fiscali, a meno che ne riacquisti un’altra entro un anno “per adibirla a propria abitazione principale”.

La Cassazione decidendo su una controversia sorta ben vent’anni fa, ha disatteso la richiesta della contribuente, che non si rifiutava di pagare la maggiore imposta, ma riteneva di doverlo fare solo in proporzione alla sua esigua quota di comproprietà. Aveva infatti acquistato solo l’1% della casa, ma il fisco gli ha chiesto di pagare anche per la quota residua del figlio le maggiori imposte e le sanzioni:  la differenza  tra quanto dovuto per prima e seconda casa, il 30 % della differenza e gli interessi legali.

“La decadenza dell'agevolazione ai sensi dell'art. nota II-bis, punto 4, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986” (TUR), dispone  infatti la Corte,  “comporta in capo agli acquirenti la responsabilità solidale dell'obbligazione tributaria ai sensi dell' art. 57 TUR, rimanendo la rilevanza delle
quote ideali in capo ai comunisti soltanto sul piano del rapporto interno".

Il fisco può quindi chiedere i soldi a chi vuole, e può chiederli tutti, sarà poi un problema interno tra comproprietari agire in regresso, cioè chiedere il rimborso, in tal caso al figlio, di quanto pagato al suo posto.

La Cassazione ne approfitta poi per ribadire che l’agevolazione spetta anche se si riacquista insieme ad altri la casa, ma non non per una quota irrisoria, che sarebbe ”inidonea a soddisfare esigenze abitative”, 4 millesimi, ad esempio, non bastano (così già Cass. 17 giugno 2011 n.13291).

Perché, ci ricorda la Corte, mentre per il primo acquisto agevolato è sufficiente avere la residenza nel comune ove si compra la casa, se si tratta di riacquistarla entro l’anno per non perdere l’agevolazione bisogna proprio andarci a vivere. 

E tale differenza è considerata legittima anche dalla Corte Costituzionale (Ord. 13 febbraio 2009, n. 46, arg. ex art. 47, comma 2, Cost.), perché da un lato la legge tutela chi è costretto a ripetuti trasferimenti di residenza per contingenti necessità della vita, dall’altro evita intenti speculativi “agevolati in virtù della semplice integrazione dei requisiti necessari a godere della agevolazione in riferimento al primo acquisto (cfr. Cass. 28 giugno 2016, n. 13343; Cass. 30 aprile 2015, n. 8847; Cass. n. 17148 del 2018).”
Le ultime news
Oggi
Anche quest’anno, dal 1° agosto al 4 settembre 2025 l’Agenzia Entrate sospenderà...
 
Oggi
Con Provvedimento del 28 luglio l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione dell’opzione...
 
Oggi
Con Risoluzione n. 47/E del 28 luglio l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento,...
 
Ieri
Con la Risposta n. 193 del 24 luglio l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, sebbene la...
 
Ieri
Con l’Ordinanza n. 17198 del 26 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha confermato...
 
Martedì 29/07
Lo scorso 30 giugno 2025 (21 luglio per i soggetti ISA che hanno beneficiato della proroga) sono scaduti...
 
Martedì 29/07
(in parte il testo riportato è tratto dal sito UIF)  L’UIF ha pubblicato il quaderno...
 
Martedì 29/07
I giovani agricoltori che nel 2024 hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi di formazione...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea