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Riconoscimento e promozione delle zone montane: il decreto in Gazzetta Ufficiale

Mercoledì 24/09/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.

A riconoscerlo è la Legge n. 131/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre, che contiene disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali dovranno adottare interventi mirati alla crescita socio-economica delle aree montane, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e nei limiti delle risorse disponibili. Le azioni dovranno puntare a ridurre gli squilibri con i territori non montani, favorire il ripopolamento, garantire servizi essenziali (sanità, istruzione, mobilità, connessioni), sostenere agricoltura, industria, turismo e artigianato, e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale, anche con misure di rigenerazione urbana e riduzione del consumo di suolo.
La Legge, entrata in vigore lo scorso 20 settembre, introduce anche misure di carattere fiscale a vantaggio di specifiche categorie di persone e imprese che scelgono di stabilirsi nelle zone montane individuate.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, un Dpcm stabilirà i criteri per classificare i comuni montani beneficiari delle agevolazioni, sulla base dei dati Istat e previa intesa in Conferenza unificata. Il decreto definirà anche l’elenco ufficiale dei comuni montani, aggiornabile annualmente. Un ulteriore Dpcm individuerà, tra questi, quelli destinatari delle misure di sostegno, tenendo conto anche di parametri socio-economici, con aggiornamenti almeno triennali. La classificazione non riguarda la PAC né l’esenzione IMU sui terreni agricoli montani, che restano disciplinate dalle norme di settore. 

Entro 12 mesi il Governo è delegato ad adottare un Dpcm per il riordino, l’integrazione e il coordinamento delle ulteriori agevolazioni, anche fiscali, in favore dei comuni montani, per renderle coerenti con la nuova classificazione. 
Il decreto legislativo dovrà essere a costo zero per la finanza pubblica e sarà sottoposto a parere parlamentare.

Tra gli incentivi di carattere fiscale la legge istituisce appositi crediti d'imposta per favorire le soluzioni abitative del personale sanitario e scolastico che prestano servizio nei comuni agevolati (arti. 6 e 7), stimolare investimenti da parte di agricoltori e silvicoltori di montagna (art. 19), incentivare l’avvio di piccole e microimprese da parte di giovani imprenditori (art. 25) ed incoraggiare l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali di montagna (art. 27).

Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
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