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Redditi diversi e cessioni di oro e metalli preziosi
Martedì 21/04/2026
a cura di Studio Valter Franco
Il prezzo dell’oro negli ultimi tempi ha subito un rilevante innalzamento, raggiungendo oggi una quotazione di oltre 131 euro/grammo, confermando che è un bene rifugio soprattutto quando all’orizzonte sono previste condizioni di crisi economiche.
Basti pensare che nel 2012 il prezzo al grammo si aggirava intorno ai 40 euro, saliti poi a 60 euro ad inizio 2022 ed a 80 euro nel 2024 e raggiungendo oggi, come sopra indicato,131 euro/grammo. Anche il legislatore si è accorto dell’evoluzione del mercato ed a livello nazionale hanno iniziato ad operare società che si occupano di “oro da investimento”, questo in caso di vendita obbliga a dichiarare la relativa plusvalenza. L’ex articolo 67 comma 1 lettera c) ter del D.P.R. 917/1986 disciplina, tra l’altro, la cessione di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato tra cui il platino, il palladio, l’oro e l’argento (consulenza giuridica Agenzia Entrate n.1 del 3.2.2025). La Circolare 165/E del 24 giugno 1998 paragrafo 2.2.3 conferma che il legislatore ha posto la condizione che la cessione sia costituita dallo stato grezzo o monetato del metallo prezioso (lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli) mentre sono escluse le cessioni di metalli preziosi lavorati, ad esempio i gioielli. Per “monetato” si intendono, ad esempio, le sterline in oro, oltre ad altre monete di oro od argento. Per “oro” ricevuto in successione, magari rinvenuto nell’inventario della cassetta di sicurezza, vale lo stesso principio e cioè deve trattarsi di oro od argento allo stato grezzo o monetato e si assume come valore di acquisto quello risultante dall’inventario riportato poi nella dichiarazione di successione. Invece nel caso di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante (cfr. articolo 68 del D.P.R.917/1986). Occorre anche prestare attenzione alla situazione fiscale del contribuente che “vende” oro in quantità rilevanti, atteso che in fase di acquisto occorre quantomeno essere in possesso di redditi dichiarati congrui rispetto all’investimento stesso. Se intendete fare, ad esempio, un regalo a vostra figlia o a vostra nipote di oro da investimento (esempio un lingotto da 50 grammi) siete a conoscenza che quando lo venderanno non avranno documentazione relativa all’acquisto e quindi saranno soggette al pagamento dell’imposta sostitutiva sull’intero prezzo di cessione come riportato nell’esempio 2 che segue, lo stesso se regalate, ad esempio, una o più sterline in oro. Quindi per essere soggetti la tassazione occorre che si verifichino i seguenti presupposti:
Per essere più chiari si forniscono i seguenti esempi esempio 1 ho acquistato nel 1999 grammi 500 di oro in lingotti e sono in possesso della ricevuta di acquisto di euro 19.500 nel 2025 ho ceduto tutti i 500 gr. di oro in lingotti per il prezzo di 25.000euro (50 euro il grammo) la plusvalenza è pari a 25.000-19.500= 5.500 soggette ad imposta sostitutiva del 26% pari ad euro 1.430 euro esempio 2 ho acquistato nel 1999 grammi 500 di oro in lingotti nel 2019 e NON sono in possesso della ricevuta di acquisto. nel 2025 ho ceduto tutti i 500 gr. di oro in lingotti per il prezzo di 25.000euro (50 euro il grammo) la plusvalenza è pari a 25.000 euro (pari al prezzo di vendita) soggetti ad imposta sostitutiva del 26% pari ad euro 6.500 euro esempio 3 Nel 2025 ho ceduto 300 grammi d’oro per il corrispettivo di 15.000 euro; la cessione era costituita da braccialetti, collanine, anelli E NON da lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli, in sostanza il metallo non era allo stato grezzo. Nessuna indicazione nella dichiarazione dei redditi e nessuna imposta da versare. |
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