Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

L’acquisizione dell’eredità nelle recentissime decisioni della Cassazione e dell’Agenzia delle Entrate

Lunedì 29/12/2025

a cura di Notaio Gianfranco Benetti
Accettazione espressa e tacita, beneficio di inventario e obblighi tributari alla luce della recente giurisprudenza di legittimità e degli orientamenti dell’Amministrazione finanziaria.



Risposta a Interpello n. 275/2025 – 3 novembre 2025
Cass. 3 luglio 2025, n. 18056
Cass.14 agosto 2025, n. 23309
Cass. 11 giugno 2025, n. 15611
Cass.12 giugno 2025, n. 15743


Come si diviene eredi
L’eredità cui si è chiamati, per legge in virtù del rapporto di parentela, o per testamento se si è nominati eredi dal testatore, può essere acquisita sia per averla accettata (art. 459 c.c.), anche informalmente, sia in modo automatico, per aver posseduto i beni ereditari nei tre mesi dal decesso o dalla relativa notizia, senza fare l’inventario o rinunciare (art.485, comma 2, c.c.).

Possesso dei beni
Naturalmente il possesso di un bene ricevuto in donazione dal de cuius, quando quindi era vivo, non comporta acquisto automatico, né l’azione possessoria comporta accettazione tacita. Sembrerebbe scontato, ma l’ha dovuto ribadire pochi mesi fa la Suprema Corte (Cass. 3. luglio 2025, n. 18056), perché non si tratta di un bene ereditario, anche se poi con il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione l’erede può ricondurla fittiziamente nel calcolo della sua quota di legittima (art. 556 c.c.), oppure può conferirla in collazione riportandola nella massa ereditaria (art.746 c.c.), ove il donante non ne avesse prevista la dispensa (art. 737 c.c.) e il donatario non avesse deciso di tenersi il bene imputandolo alla sua quota (art. 747 c.c.).

Mentre l’accettazione, espressa (art.475 c.c.) o tacita (art. 476 c.c.), presuppone la volontà di accettare, il possesso dei beni ereditari non la richiede, basta usarli, o condividere la proprietà di un bene del defunto. Si può anche ignorare, e capita spesso, che ciò comporti accettazione dell’eredità e la conseguente responsabilità per i debiti del defunto. 

La Cassazione (Cass. 14 agosto 2025, n. 23309) ha però richiesto, se non la volontà di accettare, almeno quella di “possedere” i beni ereditari, e quindi l’acquisto automatico non opera se il chiamato è incapace legalmente, o anche soltanto privo della capacità naturale (art.428 c.c.), di “intendere e di volere” come si suol dire “e, dunque, della consapevolezza di possedere beni facenti parte di un’eredità a lui devoluta(Cass 14 agosto 2025, n. 23309).

Per gli incapaci legali sarà il loro rappresentante, previa autorizzazione, giudiziale o notarile (art. 21 d.lgs. 149/2022), ad accettare: i genitori o il tutore, per minori o interdetti, con beneficio di inventario (art. 489 c.c.), l’amministratore di sostegno, per chi ne è soggetto, anche in via pura e semplice, omettendo la lunga e costosa procedura del beneficio, se l’autorizzante non ravvisa rischi debitori. 

Accettazione con beneficio di inventario
L’accettazione beneficiata consente dunque all’erede di rispondere dei debiti del defunto nei limiti dell’attivo ereditario (art. 490 c.c.), ma è una scelta definitiva, non si può tornare indietro e rinunciare all’eredità, nemmeno se viene inventariato un patrimonio negativo, perché l’eredità, con l'accettazione, comunque effettuata, si acquista definitivamente, e subito (art. 456 c.c.).

E quindi, come ribadito dall'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello di pochi giorni fa (n. 275/2025), il rappresentante legale, dopo aver accettato, deve presentare la dichiarazione dei redditi dell’assistito, non deve né può attendere che sia ultimata la procedura di inventario. E’ infatti ormai pacifico, e ribadito della Suprema Corte (Cass. SU 6 dicembre 2024 n.31310), che la dichiarazione di accettazione beneficiata “anche se non seguita dalla redazione del l’inventario fa acquisire al minore la qualità di erede”.

Quindi, conclude l’Agenzia, “in caso di presentazione telematica della dichiarazione, per i soggetti deceduti entro il 30 giugno 2025, il termine è il 31 ottobre dello stesso anno. Considerato, inoltre, che l'erede beneficia di una proroga di 6 mesi anche per il versamento delle imposte liquidate in base ai redditi percepiti nel periodo d'imposta 2024 (art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973), è possibile eseguire il versamento senza sanzioni e interessi fino al 31 dicembre 2025”.

Il beneficio di inventario, dunque, serve solo a proteggere il patrimonio dell’erede dal l’eventuale passivo del de cuius, ivi comprese le imposte di successione, che è tenuto a pagare, in solido con gli altri eredi, ma nei limiti dell’attivo (Cass. 11 giugno 2025, n. 15611). 

Responsabilità solidale per le imposte di successione
La Cassazione ha infine deciso che l’obbligazione in solido per il pagamento dell’imposta di successione (art. 36, comma 1, del d.lgs. 346/1990), cioè l’obbligo di pagare anche quella degli altri se loro non lo fanno, non vale per gli enti del terzo settore. E ci mancherebbe altro: non devono pagare le proprie imposte (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990, modificato dal d.lgs. n. 117 del 2017), figuriamoci per quelle degli altri. 

Eppure ci è voluta la recente modifica normativa a chiarirlo e la Cassazione a ribadirlo, risulterebbe “altrimenti vanificata la ratio legis di escluderne la soggettività passiva, a qualsiasi titolo, per l’obbligazione tributaria” (Cass.12 giugno 2025, n. 15743).
Le ultime news
Oggi
Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l’emissione...
 
Oggi
Con Avviso del 14 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha informato di una campagna di phishing in atto, a...
 
Oggi
Analizzate le novità introdotte dai decreti ministeriali del 5 marzo 2025 sulla revisione, le...
 
Ieri
Scade a fine mese il termine ultimo per presentare la dichiarazione dei redditi “tardiva”...
 
Ieri
Per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese e favorire investimenti...
 
Ieri
Gli impianti e le strutture rientranti nella stazione di rifornimento hanno natura immobiliare. La loro...
 
Ieri
La Legge di Bilancio 2026 ha previsto la proroga della riduzione dell’IRPEF su dividendi di azioni...
 
Mercoledì 14/01
Nelle prime settimane dell’anno è importante verificare tutte le eventuali procedure concorsuali...
 
Mercoledì 14/01
Con Risposta n. 2 del 12 gennaio 2026 l'Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi sulla disciplina del...
 
Mercoledì 14/01
Con la Risposta n. 1 del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale...
 
Martedì 13/01
L’Agenzia Entrate ha intensificato il controllo delle vendite su Vinted e in generale il monitoraggio...
 
Martedì 13/01
Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026 è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva per confermare...
 
Martedì 13/01
Con Comunicato Stampa del 10 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha informato che il credito d’imposta...
 
Lunedì 12/01
La Legge di Bilancio 2026 (art. 1 comma 14 della L. 199/2025), ha previsto l’incremento da 8 a...
 
Lunedì 12/01
Con un intervento di circa 22 miliardi di euro la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha introdotto...
 
Lunedì 12/01
Lo scorso anno sono state 78 le nuove imprese ammesse al regime opzionale di adempimento collaborativo...
 
Venerdì 09/01
L’Agenzia Entrate ha più volte ribadito che l’imposta di bollo da apporre sulle fatture...
 
Venerdì 09/01
Il Decreto Milleproroghe (Dl n. 200/2025), approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea