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La governance del bilancio negli ETS: dalle scadenze statutarie al deposito telematico

Mercoledì 20/05/2026

a cura di AteneoWeb S.r.l.
La piena operatività della Riforma del Terzo Settore ha trasformato radicalmente la natura del bilancio per le organizzazioni non profit.



Con la definitiva soppressione dell’Anagrafe unica delle ONLUS, la trasparenza finanziaria e l'accountability sono diventate i veri pilastri su cui si misura la legittimità e la stabilità degli Enti del Terzo Settore (ETS). 

Il bilancio d’esercizio non è più un mero adempimento formale destinato alla sola platea interna dei soci, ma un documento pubblico a tutti gli effetti, accessibile da istituzioni, finanziatori e cittadini attraverso la piattaforma del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 

Navigare correttamente nel percorso che va dalla redazione all'approvazione, fino al deposito telematico, richiede una governance impeccabile e il rispetto rigoroso di una precisa cronoprogrammazione.


Il percorso della trasparenza: dal Consiglio Direttivo all’Assemblea


L’iter che conduce all’approvazione del bilancio è scandito da passaggi giuridici obbligatori.
Il primo attore di questo processo è l’organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo), a cui spetta il compito istituzionale di predisporre la bozza del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa. 

Una volta redatto, il documento deve essere trasmesso all’organo di controllo interno e al revisore legale dei conti (laddove nominati per il superamento dei limiti dimensionali previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore). Questa trasmissione deve avvenire con congruo anticipo – generalmente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea – per consentire ai controllori di redigere la propria relazione annuale.

Successivamente, il bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede sociale o tramite canali digitali idonei. 

La convocazione dell'organo sovrano, l'Assemblea dei soci, rappresenta il momento apicale della democrazia interna. Di norma, la stragrande maggioranza degli statuti prevede che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio debba riunirsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Per gli enti che seguono l’anno solare (con chiusura al 31 dicembre), il termine ultimo per l’approvazione assembleare coincide quindi con il 30 aprile.
Fanno eccezione rari casi di enti con strutture organizzative particolarmente complesse o con esercizi non coincidenti con l'anno solare, per i quali lo statuto può prevedere un termine più ampio, comunque non superiore a centottanta giorni.


I modelli ministeriali e la scelta dello schema contabile


La flessibilità del passato ha ceduto il passo a una rigida standardizzazione.

Gli ETS sono tenuti ad adottare i modelli di bilancio definiti dal Decreto Ministeriale 39/2020. La scelta dello schema contabile non è arbitraria, ma strettamente ancorata a parametri dimensionali e giuridici:
  • Enti con entrate superiori a 300.000 euro: vige l'obbligo del bilancio ordinario per competenza economica, composto da Stato Patrimoniale (Modello A), Rendiconto Gestionale (Modello B) e Relazione di Missione (Modello C).
  • Enti con entrate inferiori o uguali a 300.000 euro senza personalità giuridica: hanno la facoltà di optare per il più snello Rendiconto per Cassa (Modello D).
  • Piccoli enti con personalità giuridica sotto i 60.000 euro: come chiarito dalla recente Circolare n. 6 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche queste micro-organizzazioni dotate di autonomia patrimoniale perfetta possono utilizzare il Modello D semplificato, evitando così il paradosso di dover sostenere i costi di una complessa contabilità per competenza a fronte di volumi finanziari ridotti.



L'ultimo miglio: il deposito telematico al RUNTS


Una volta approvato dall'assemblea, il bilancio deve essere reso pubblico. 

La normativa fissa una scadenza perentoria per il deposito presso la piattaforma del RUNTS: il 30 giugno di ogni anno per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare. Il deposito è un adempimento digitale sofisticato. 

Il fascicolo di bilancio deve essere trasmesso in formato PDF/A, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ente o, in alternativa, dal segretario delegato o dal rappresentante della Rete associativa a cui l'organizzazione aderisce.

Insieme agli schemi contabili ministeriali, vanno obbligatoriamente allegati il verbale dell'assemblea dei soci che ha approvato i conti, la relazione dell'organo di controllo (se presente) e i rendiconti separati delle eventuali raccolte fondi occasionali svolte nell'anno. La mancata osservanza di questa scadenza o l'omissione del deposito espone l'ente a formali diffide da parte degli uffici regionali del RUNTS e, nei casi più gravi di recidiva, può compromettere la permanenza stessa dell'ente nel registro, con la conseguente perdita delle preziose agevolazioni fiscali connesse alla qualifica di ETS.
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