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Banche, nuovi codici tributo per contributo straordinario e compensazione IRAPMartedì 19/05/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Pronti i nuovi codici tributo per gestire, tramite modello F24, il contributo straordinario previsto per le banche e la compensazione della quota IRAP sui dividendi infra-UE o SEE. Con la Risoluzione n. 20/E del 15 maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per il versamento del contributo straordinario sulle riserve bancarie e per l’utilizzo in compensazione del credito IRAP relativo ai dividendi infra-UE o SEE, istituendo i relativi codici tributo da utilizzare nel modello F24. Contributo straordinario sulle riserve bancarie La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) consente agli istituti bancari, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, di assoggettare a contributo straordinario la riserva prevista dall’articolo 26, comma 5-bis, del Decreto Legge n. 104/2023. Per effettuare il versamento del contributo, nonché degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
I codici devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, compilando la colonna “importi a debito versati” e riportando l’anno d’imposta nel formato “AAAA”. L’Agenzia ricorda inoltre che restano validi i codici “2717”, “1947” e “8955” per il versamento dell’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse prevista dal Decreto Legge n. 104/2023. Compensazione della quota IRAP La stessa Legge di Bilancio 2026 prevede, per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025, la possibilità per le banche di chiedere il rimborso della quota IRAP riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta oltre i limiti fissati dalla norma. In alternativa al rimborso, le somme possono essere utilizzate come credito in compensazione esclusivamente per il pagamento del contributo straordinario previsto dal comma 69. L’utilizzo del credito è consentito dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza. Con il Provvedimento del 22 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate aveva già approvato il modello per richiedere il rimborso o la compensazione della quota IRAP, chiarendo inoltre che possono essere compensati anche gli interessi maturati sull’eccedenza versata. Il nuovo codice tributo “3886” Per consentire l’utilizzo in compensazione tramite F24 telematico, è stato istituito il codice tributo:
Il codice deve essere indicato nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati” oppure, in caso di riversamento, nella colonna “importi a debito versati”. L’anno di riferimento da indicare è quello riportato nel cassetto fiscale in corrispondenza del credito utilizzato. Le Entrate precisano infine che il credito identificato dal codice “3886” può essere utilizzato esclusivamente in compensazione del codice tributo “2718”; in caso contrario, il modello F24 verrà scartato. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
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