Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Ddl Lavoro approvato l’11 dicembre: le novità introdotte in tema di apprendistato e attuale disciplina

Mercoledì 18/12/2024

a cura di Studio Dott.ssa Cristina Orlando


L’11 Dicembre 2024 è stato approvato il Ddl Lavoro, collegato alla legge di Bilancio che consiste in 33 articoli focalizzati sull’introduzione di norme volte a semplificare e regolarizzare in particolare gli ambiti di: 
  • salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
  • disciplina dei contratti, 
  • adempimento degli obblighi contributivi 
  • e ammortizzatori sociali.


Una delle semplificazioni introdotte riguarda il contratto di apprendistato.



LA NORMATIVA ATTUALE IN TEMA DI APPRENDISTATO

Fra le tipologie contrattuali utilizzabili dalla normativa, l’apprendistato rappresenta un contratto che dà la possibilità di portare avanti parallelamente l’istruzione e la formazione “on the job”, al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani.

 I tipi di apprendistato consentiti sono i seguenti: 
  • apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato professionalizzante;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca.



L’APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA ED IL DIPLOMA PROFESSIONALE

Riguarda i giovani di età compresa fra i 15 e i 25 anni, che stanno ancora frequentando un corso di studi, al fine di dare l’opportunità a tali giovani di avere esperienze nel mondo del lavoro e raggiungere una qualifica professionale, la quale potrà essere o di tre anni oppure potrà concludersi con un diploma professionale.

Tale tipologia di apprendistato è destinata anche ai giovani che non hanno assolto l’obbligo scolastico che avranno la possibilità di poter ottenere il diploma di istruzione secondaria superiore, e anche a coloro che sono iscritti a partire dal secondo anno degli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore.

La durata di tale contratto è di 3 anni per il raggiungimento della qualifica professionale di  anni per  il diploma professionale, durante tale tipo di apprendistato è prevista sia la formazione interna sia la formazione esterna la cui durata deve essere di almeno 400 ore all’anno. 

Il contratto è legato ad un piano formativo individuale e all’assegnazione di un tutor.

Alla fine dell’apprendistato datore di lavoro e apprendista possono concludere il contratto oppure decidere di farlo proseguire come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

L’APPREDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L’ apprendistato professionalizzante ha come scopo il raggiungimento di una qualifica professionale riguarda giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ma in caso il soggetto interessato a diventare apprendista ha una qualifica professionale, il contratto può essere effettuato partendo dall’età di diciassette anni. 

Per quanto riguarda la formazione, sono previste:
  • 120 ore di formazione per la durata dei 3 anni di apprendistato al fine di raggiungere competenze di base e trasversali, 
  • Ulteriori ore di formazione per l’raggiungere le competenze tecnico-professionali e specialistiche, che sono stabilite, in base al profilo professionale, dai contratti collettivi.



L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

Lo scopo di questo tipo di apprendistato è il conseguire un titolo di studio a livello universitario e di alta formazione, in cui rientrano anche: il dottorato di ricerca, i diplomi rilasciati dagli istituti tecnici superiori (ITS), il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Riguarda giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Il datore di lavoro che ha l’intenzione di stipulare un contratto di apprendistato di tale tipologia deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa dove lo studente è iscritto, seguendo lo schema definito nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

Tale protocollo fissa anche la durata e le modalità, di come va svolta la formazione a carico del datore di lavoro e il numero dei crediti formativi spettanti ad ogni studente per la formazione aziendale.

La durata minima di tale apprendistato è pari a sei mesi, mentre la durata massima segue le seguenti regole:
  • per l’apprendistato di alta formazione è uguale alla durata di ordinamento dei relativi percorsi;
  • per l’apprendistato per attività di ricerca non può superare tre anni, fatta eccezione la possibilità delle regioni e delle province autonome di contemplare ipotesi di proroga del contratto fino ad arrivare ad un anno nel caso in cui ci siano delle esigenze particolari collegate al progetto di ricerca;
  • per il praticantato per l'accesso alle professioni di ordini professionali viene stabilita in base al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per essere ammessi all'esame di Stato.


La durata del contratto non può superare i tre anni, oppure cinque per il settore dell’artigianato

 

NOVITA’ INTRODOTTE DAL DDL LAVORO 

Agli articoli 15, 16 e 18 del DDL Lavoro vengono stabilite le seguenti novità:
  1. le risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante sono estese a tutte le tipologie di apprendistato;
  2. dopo il conseguimento della qualifica o del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione, diventa possibile la trasformazione dello stesso, sempre fermo restando l’aggiornamento del piano formativo, in:
    • apprendistato professionalizzante al fine di conseguire una qualificazione professionale ai fini contrattuali fermo restando che esso:
      • dipende dai profili professionali stabiliti per il settore di riferimento come da inquadramento disciplinato nei contratti collettivi.
      • è ammesso per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 anni se l’aspirante apprendista è in possesso di una qualifica professionale), oppure anche per coloro che, superati i 29 anni, siano destinatari di mobilità o di trattamenti di disoccupazione,
      • la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può superare quella individuata dalla contrattazione nazionale collettiva;
    • apprendistato di alta formazione e ricerca, tenendo presente:

      • che vanno rispettati i vincoli di durata e le finalità stabilite ai sensi /dell’art.45 del D. Lgs. n. 81/2015 e rispettando i requisiti dei titoli di studio necessari per l’accesso ai percorsi.


 

Fonti normative: Atto del Senato n. 1264, D. Lgs. n. 81/2015, Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015

 
Le ultime news
Venerdì 05/12
Come noto, dal prossimo 8 dicembre ai contribuenti basterà una sola comunicazione per utilizzare...
 
Venerdì 05/12
Nella materia penal-tributaria, il colpevole non è individuato con riferimento alla soggettività...
 
Venerdì 05/12
Con la riforma del sistema sanzionatorio tributario, adottata in attuazione della delega fiscale, la...
 
Giovedì 04/12
Con Risposta n. 299 del 1 dicembre l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento...
 
Giovedì 04/12
Il metodo di accertamento sintetico può essere applicato anche ai coltivatori diretti, quando...
 
Giovedì 04/12
Con risposta pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi, l’Agenzia delle Entrate ricorda le...
 
Mercoledì 03/12
L’Agenzia Entrate ha reso noto sul proprio sito che ne giorni del 24 e 25 novembre, sono state...
 
Mercoledì 03/12
La nuova legge di bilancio ha esteso, anche al 2025, la possibilità per le imprese di accedere...
 
Mercoledì 03/12
In vigore dal 1° dicembre le nuove regole sulle udienze a distanza, da applicare ai processi instaurati...
 
Mercoledì 03/12
Dal 2025 il principale strumento di soluzione della crisi di impresa è la composizione negoziata,...
 
Martedì 02/12
Il Ministero delle Finanze comunica che, in considerazione dell’approssimarsi delle scadenze di...
 
Martedì 02/12
La legge di bilancio 2023 ha previsto un rimborso sotto forma di credito di imposta finalizzato a incrementare...
 
Martedì 02/12
Con Risposta n. 298 del 27 novembre l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ad una Onlus che si...
 
Lunedì 01/12
Dal prossimo 8 dicembre entreranno in vigore le nuove modalità con cui i contribuenti potranno...
 
Lunedì 01/12
Il nuovo termine biennale per vendere la "prima casa" non si applica al riacquisto agevolato per il credito...
 
Lunedì 01/12
Con Ordinanza n. 28509 del 27 ottobre 2025 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha ribadito un principio...
 
Venerdì 28/11
Con Risposta n. 295 del 24 novembre l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di Superbonus...
 
Venerdì 28/11
Legittima la rideterminazione del reddito effettuata dall’Agenzia sulla base della scrittura separata...
 
Venerdì 28/11
La presenza femminile all'interno della professione dei commercialisti continua a crescere e, insieme...
 
Giovedì 27/11
Con Risposta n. 292 del 21 novembre l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un contribuente...
 
Giovedì 27/11
A partire dall’8 dicembre 2025, in attuazione del Provvedimento del 7 agosto 2025, entreranno in...
 
Mercoledì 26/11
Il DLgs. in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA, approvato in via definitiva...
 
Mercoledì 26/11
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida dedicata alla visura catastale, aggiornata a novembre...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea