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Contributo di 500 euro mensili per Under 35 che avviano nuove imprese in settori strategici

Mercoledì 10/12/2025

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Vi segnaliamo un’importante opportunità introdotta dal Decreto Coesione e recentemente resa operativa dall’INPS con la Circolare n. 148 del 28 novembre 2025. Si tratta di un incentivo economico volto a sostenere l’autoimpiego giovanile nei settori della transizione digitale ed ecologica.
Di seguito riportiamo una sintesi operativa dei requisiti, degli importi e delle scadenze imminenti.

In cosa consiste l’agevolazione
L’incentivo prevede l’erogazione di un contributo economico mensile pari a 500 euro.

Durata: il contributo è riconosciuto per un massimo di 36 mesi (3 anni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Modalità di erogazione: il pagamento avviene annualmente in via anticipata, previa verifica della regolarità contributiva.

Regime Fiscale: il contributo non concorre alla formazione del reddito (è esentasse ai fini IRPEF) e non è soggetto a ritenute.

Requisiti soggettivi
Possono accedere al beneficio i soggetti che, alla data di avvio dell’attività, possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:

Età: essere under 35 (non aver ancora compiuto il 35° anno di età).

Stato occupazionale: essere disoccupati ai sensi del d.lgs. n. 150/2015.

Nota per le Società: nel caso di attività avviata in forma societaria, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio, purché in possesso dei requisiti sopra elencati.


Requisiti oggettivi

L’agevolazione spetta per le nuove attività imprenditoriali avviate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.

L’impresa deve rispettare i requisiti dimensionali di “piccola impresa” (meno di 50 occupati e fatturato/bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro).

I Settori Ammessi (Codici ATECO): l’attività deve rientrare nei settori strategici per lo sviluppo tecnologico, digitale ed ecologico. Ecco una sintesi delle macro-categorie ammesse:

  • Manifatturiero (C): Alimentari, tessile, legno, chimica, farmaceutica, elettronica, macchinari, mobili, ecc;

  • Energia e Utilities (D, E): Energia elettrica, gestione rifiuti, reti fognarie, acqua;

  • Costruzioni (F): Edifici, ingegneria civile, lavori specializzati;

  • Trasporti e Magazzinaggio (H): Terrestre, marittimo, aereo, corrieri;

  • Informazione e Comunicazione (J): Software, telecomunicazioni, editoria;

  • Attività Professionali (M): Studi legali, contabilità, architettura, ingegneria, ricerca e sviluppo, pubblicità, servizi veterinari;

  • Istruzione, Sanità e Assistenza (P, Q): Istruzione, servizi sanitari e sociali;

  • Attività Artistiche e Culturali (R): Musei, attività creative.

  • Servizi (S, N): Riparazione computer, servizi per la persona, servizi di supporto alle imprese.

 

Scadenze e termini di presentazione
I termini per la domanda sono molto stretti e variano in base alla data di avvio dell’attività.

Per attività avviate PRIMA del 28 novembre 2025: il termine di 30 giorni decorre dalla pubblicazione della circolare INPS.

Per attività avviate DOPO il 28 novembre 2025: la domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di avvio dell’attività.

Cosa si intende per “Avvio Attività”: fa fede la data di invio della Comunicazione Unica al Registro Imprese con dicitura “immediato inizio attività economica” o la comunicazione di inizio attività per impresa già iscritta. La sola costituzione senza inizio attività (impresa inattiva) non fa decorrere i termini e non soddisfa il requisito.


Come presentare la domanda

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite il portale INPS.

Percorso: Portale INPS > “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Incentivo Decreto Coesione”.
È necessario SPID (livello 2), CIE o CNS.


Ripartizione dei fondi

Le risorse sono limitate e ripartite su base territoriale (es. 63,58% per le regioni meno sviluppate, 30,95% per le più sviluppate). L’INPS monitorerà le domande e potrà bloccare l’accesso in caso di esaurimento fondi

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