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Trattamento IVA dell’attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massoterapistaVenerdì 27/02/2026, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.
L’Agenzia Entrate, con la pubblicazione della risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale e alle modalità di certificazione dei corrispettivi per alcune categorie di operatori che gravitano nell’ambito del benessere e della salute. Il documento affronta in modo sistematico le posizioni di osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, comunemente noti come massoterapisti. Al centro della questione risiede l’applicabilità del regime di esenzione Iva previsto per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, condizionato dalla sussistenza di rigorosi requisiti soggettivi e oggettivi.
La risoluzione richiama un parere del Ministero della Salute di novembre 2025 per definire lo stato attuale di queste figure professionali, evidenziando come la semplice intenzione legislativa di inquadrare una professione nel comparto sanitario non sia sufficiente a garantirne l’immediato beneficio fiscale. La situazione di osteopati e chiropratici Nonostante la legge n. 3 del 2018 abbia formalmente individuato l’osteopata e il chiropratico come professioni sanitarie, l’iter normativo per la loro piena istituzione non è ancora giunto a compimento. L’Agenzia sottolinea che mancano ancora gli accordi definitivi in sede di Conferenza Stato-Regioni per stabilire i criteri di valutazione dell’esperienza professionale e il riconoscimento dei titoli equipollenti. Senza il completamento di questi passaggi e l’istituzione dei relativi albi professionali, lo Stato non può garantire quel livello qualitativo minimo e quel controllo delle qualifiche richiesti dalle direttive unionali per concedere l’esenzione d’imposta. Di conseguenza, le prestazioni rese da osteopati e chiropratici restano allo stato attuale soggette a Iva con aliquota ordinaria. Il ruolo del chinesiologo e del massoterapista Per quanto riguarda il chinesiologo, il parere ministeriale è ancora più netto: tale figura non è riconosciuta come professione sanitaria, poiché la sua attività è finalizzata esclusivamente alla promozione del benessere e al mantenimento dello stato di salute attraverso l’attività fisica. Non sovrapponendosi a competenze sanitarie regolate, il chinesiologo deve applicare l’Iva in misura ordinaria su tutte le proprie prestazioni. Discorso opposto vale per il massaggiatore capo bagnino (MCB): questa figura è esplicitamente menzionata dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie come arte ausiliaria delle professioni sanitarie soggetta a vigilanza. L’Agenzia conferma quindi che il massoterapista può beneficiare dell’esenzione Iva, a condizione che sia in possesso di un titolo idoneo e che operi sotto la supervisione di un professionista sanitario, data la mancanza di autonomia professionale propria di questa categoria. Le regole per la fattura elettronica e il sistema tessera sanitaria Le differenze nel trattamento d’imposta si riflettono inevitabilmente sugli obblighi di fatturazione:
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