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Cassazione: il commercialista può rispondere delle sanzioni tributarie per concorso nella violazione fiscale

Martedì 23/06/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con l’Ordinanza n. 11372 del 27 aprile 2026 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, è tornata a pronunciarsi sul tema della responsabilità sanzionatoria dei soggetti terzi che, pur non essendo contribuenti diretti, partecipano alle violazioni tributarie commesse da una società.

Il caso trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile, a titolo concorsuale ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997, delle violazioni fiscali contestate a una società per azioni. L’Amministrazione finanziaria lo aveva infatti considerato coobbligato in solido per il pagamento delle relative sanzioni, in quanto soggetto che aveva contribuito alla realizzazione degli illeciti.
Sia la Commissione tributaria provinciale di Napoli sia la Commissione tributaria regionale della Campania avevano accolto il ricorso del contribuente, escludendo l’applicabilità dell’art. 9 e negando quindi la configurabilità del concorso nelle violazioni tributarie.
La controversia è così giunta in Cassazione su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che ha contestato l’interpretazione dei giudici di merito, sostenendo la piena applicabilità della disciplina sul concorso anche ai soggetti terzi coinvolti nella gestione fiscale della società.

Nel decidere la questione, la Suprema Corte ha ribadito un principio di particolare rilievo in materia sanzionatoria, chiarendo la portata dell’art. 9 del d.lgs. 472/1997:

i soggetti terzi (come nel caso in esame, il commercialista) sono sanzionabili in via amministrativa a titolo di concorso ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica anche dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003 anche se non tenutari delle scritture contabili e incaricati della trasmissione all’Amministrazione finanziaria della dichiarazione previo controllo del suo contenuto, se comunque compiono azioni od omissioni che agevolano la commissione di violazioni tributarie e che attestano il coinvolgimento dello stesso al fine del concorso di persone.

La Cassazione ha quindi confermato che il sistema sanzionatorio tributario consente di colpire non solo il contribuente principale, ma anche tutti i soggetti che, con comportamenti attivi o omissivi, abbiano fornito un contributo materiale o psicologico alla realizzazione dell’illecito fiscale.
Richiamando la natura dell’art. 9 del d.lgs. 472/1997, la Corte ha evidenziato come la norma, in linea con i principi del diritto penale sul concorso di persone, estenda la responsabilità anche a chi apporti un contributo “atipico”, purché idoneo ad agevolare la commissione dell’illecito tributario.

Di conseguenza, anche il professionista incaricato della gestione fiscale o della trasmissione delle dichiarazioni può essere chiamato a rispondere delle sanzioni amministrative, qualora il suo intervento abbia in concreto favorito la violazione fiscale della società.

Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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