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Prestazioni turistico-ricreative e IVA: esclusa l’agevolazione se il servizio non è solo trasportoLunedì 22/06/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Cassazione chiarisce i criteri per applicare il regime IVA agevolato al trasporto di persone con finalità turistico-ricreative. Con l’Ordinanza n. 13205 del 7 maggio 2026 la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema del regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di persone svolte in ambito turistico-ricreativo, richiamando il proprio orientamento già espresso in precedenza e offrendo una ricostruzione sistematica della disciplina nazionale, della normativa unionale e della prassi amministrativa. Il caso esaminato dalla CorteLa controversia nasce da un accertamento dell’Amministrazione finanziaria nei confronti di una società appartenente a un gruppo internazionale attivo nell’organizzazione di crociere su acque interne italiane. La società fatturava esclusivamente alla capogruppo estera e aveva applicato, a seconda dei casi, l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 14, del DPR n. 633/1972 oppure l’aliquota ridotta del 10% prevista dalla Tabella A allegata allo stesso decreto, qualificando le operazioni come trasporto urbano ed extraurbano di persone. Secondo l’Ufficio, invece, le attività svolte non costituivano un semplice servizio di trasporto, ma prestazioni complesse con finalità turistico-ricreativa, da assoggettare quindi all’aliquota IVA ordinaria. Il principio affermato: conta la natura del servizio, non lo scopo del clienteNel decidere la controversia, la Cassazione ha richiamato il valore interpretativo dell’art. 36-bis del D.L. n. 50/2022, evidenziandone la portata retroattiva anche per i rapporti ancora pendenti. Secondo i giudici, il regime IVA di favore (esenzione o aliquota ridotta) può trovare applicazione anche alle attività svolte con finalità turistico-ricreative, ma solo a una condizione: la prestazione deve avere ad oggetto esclusivamente il trasporto di persone. La Corte chiarisce che è irrilevante la finalità perseguita dal passeggero — turistica, ricreativa o di altro tipo — mentre assume rilievo decisivo la natura oggettiva del servizio reso. In altre parole, il beneficio fiscale è riconoscibile soltanto quando il servizio consiste nel mero trasferimento da un luogo a un altro. Se, invece, il servizio comprende ulteriori prestazioni non meramente accessorie — come intrattenimento, pasti, visite guidate o altri elementi che arricchiscono l’esperienza — l’operazione assume carattere unitario e complesso e perde il diritto al trattamento IVA agevolato. Fonte: https://www.cortedicassazione.it |
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