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Assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti: quando si applica l’esenzione fiscaleLunedì 02/11/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
L’Agenzia delle Entrate esamina i requisiti per i piani di "azionariato diffuso", con particolare riferimento all’anzianità minima di servizio e all’esclusione dei dipendenti con ruoli apicali. Con la Risposta n. 194 del 28 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera g), del TUIR, in caso di assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti. Il documento affronta, in particolare, la condizione secondo cui le azioni devono essere offerte alla generalità dei dipendenti, esaminando la compatibilità con tale requisito di specifici criteri di accesso al piano di assegnazione. Il caso riguarda una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale, che intende attuare un piano annuale di assegnazione gratuita di azioni, in quantità uguale per tutti i beneficiari e senza distinzioni legate a ruolo, mansioni, livello aziendale o performance individuali. Il regolamento del piano individua come destinatari i dipendenti con almeno tre anni di anzianità di servizio alla data di delibera, che non abbiano comunicato le dimissioni e che non appartengano ai massimi livelli apicali del gruppo, già destinatari di differenti piani incentivanti. La società chiede se tali esclusioni siano compatibili con il requisito della generalità dei dipendenti, necessario per beneficiare del trattamento fiscale agevolato. Nel richiamare la Risoluzione n. 129/E del 12 ottobre 2004 e la Risposta a interpello n. 147 del 4 giugno 2025, l’Agenzia ricorda che il regime agevolativo è finalizzato a favorire la partecipazione dei lavoratori all’azionariato, evitando discriminazioni tra categorie di dipendenti e attribuzioni di vantaggi individuali (ad personam). L’offerta può essere rivolta alla generalità dei dipendenti oppure a categorie di dipendenti, comprendendo non soltanto le categorie civilistiche, come dirigenti, quadri e operai, ma anche gruppi individuati in base al tipo di dipendente o alle mansioni svolte. Non sono invece ammesse esclusioni che determinino vantaggi riservati a singoli lavoratori individuati. Nel caso esaminato, sulla base degli elementi rappresentati dalla società, l’Agenzia rileva che il piano consente la partecipazione dei lavoratori indipendentemente dal tipo di contratto e dal servizio svolto. La condizione dei tre anni di anzianità è ritenuta compatibile con la finalità della norma, in quanto diretta, secondo quanto dichiarato dall’istante, a garantire un effettivo inserimento del lavoratore in azienda e una sua partecipazione allo sviluppo dell’impresa. Anche l’esclusione dei dipendenti appartenenti ai livelli apicali viene valutata alla luce delle motivazioni fornite dalla società: tali soggetti, in numero limitato, dispongono già di piani incentivanti differenti e sono esclusi per evitare duplicazioni. L’esito dell’interpelloAlla luce delle circostanze rappresentate, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le assegnazioni gratuite previste dal piano possano considerarsi rivolte alla generalità dei dipendenti, o a categorie di dipendenti, ai fini dell’applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera g), del TUIR. L’applicazione del regime di non imponibilità resta tuttavia subordinata al rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla disposizione, che non sono state oggetto di valutazione nell’interpello. Tra queste rientrano il limite di valore complessivo delle azioni pari a 2.065,83 euro per periodo d’imposta e il vincolo di mantenimento delle azioni per almeno tre anni, con le conseguenze fiscali previste in caso di cessione anticipata. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
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