"Integer vitae scelerisque purus"
|
Carburante, credito d’imposta per le imprese di trasporto: arriva il codice per l’F24Venerdì 30/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
L’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese di trasporto per la maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio. La risoluzione individua il codice tributo da utilizzare nel modello F24 e chiarisce le modalità di compilazione. Con la Risoluzione n. 40/E del 26 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire alle imprese beneficiarie di utilizzare in compensazione il credito d’imposta previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 18 marzo 2026, a fronte della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di carburante. L’agevolazione consiste in un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto individuate dalla norma, per mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio. Il codice tributo e le modalità di compilazione dell’F24Per consentire l’utilizzo del credito, l’Agenzia ha istituito il codice tributo “7082”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per l’acquisto di carburante - articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33”. In sede di compilazione del modello F24, il codice deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Nel caso in cui sia necessario riversare l’agevolazione, l’importo va invece indicato nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è stata sostenuta la spesa, nel formato “AAAA”, come indicato nel cassetto fiscale. Scadenza e controlli sul credito utilizzatoIl credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro il 31 dicembre 2026. Il modello F24 deve essere presentato unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’importo compensato non può superare il credito effettivamente fruibile. I beneficiari possono consultare l’ammontare dell’agevolazione nel proprio cassetto fiscale, sulla base delle informazioni comunicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In fase di elaborazione del modello F24, l’Agenzia verifica inoltre che il contribuente risulti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che il credito utilizzato non ecceda l’importo spettante, tenendo conto anche delle eventuali successive variazioni o revoche. In caso contrario, il modello F24 viene scartato. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
|
Studio Commerciale Maffei Andrea |
Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato |
|
Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.itP.IVA: 01456690468 |
Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)Tel: +390584617341 +390584619246Email: studionimisassociati@gmail.com |
|
|
|
||