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Antiriciclaggio commercialisti: istruzioni UIF sulla segnalazione di operazioni sospette
Giovedì 15/01/2026
a cura di Studio Valter Franco
Nuove Istruzioni UIF sulla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette: focus sugli obblighi antiriciclaggio dei commercialisti, sulle modalità di invio delle SOS e sui principali criteri valutativi.
Il 18 dicembre 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha diffuso un documento denominato “Istruzioni dell’Unità di Informazione Finanziaria per la rilevazione e la segnalazione di operazioni sospette”. Il documento è formato da 31 pagine e, di seguito, viene esaminato esclusivamente per ciò che concerne l’aspetto del commercialista in merito alle SOS. Preliminarmente si osserva che il commercialista è tenuto:
Quindi, se non ancora fatto, effettuate l’iscrizione a tali portali, in quanto l’articolo 37 (per le SOS) prevede che i soggetti obbligati prima di compiere l’operazione inviano senza ritardo alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contanti, anche se non eccedenti la soglia degli attuali 4.999,99 euro costituisce elemento di sospetto. In presenza degli elementi di sospetto i soggetti obbligati non compiono l’operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la SOS. L’omessa SOS – salvo che il fatto costituisca reato – è punita con l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 3.000 euro, e nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 300.000 euro. Cosa indicano le “Istruzioni” In sintesi:
La UIF aveva già emanato i seguenti documenti relativi ad “indicatori di anomalia” da tenere presenti nel valutare se effettuare, o meno, una SOS. Provvedimento 2023 Tavola di raccordo tra indicatori e precedenti provvedimenti |
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