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Il concordato preventivo biennale

Martedì 02/07/2024

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024, n. 139, supplemento Ordinario n. 24, è stato pubblicato il decreto 14 giugno 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (CPB).

Il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto:
  • il contribuente può decidere se chiedere o meno all’Agenzia Entrate di formulargli una proposta di reddito
  • e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no.


Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta.

La metodologia che l’Agenzia Entrate utilizzerà per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria.

Nella giornata del 20 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive.

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfettario che vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024.

Sono espressamente esclusi i contribuenti che:
  • pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • con riferimento al periodo d’imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.


Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfettario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non potranno ricevere alcuna proposta di concordato.

Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024.

Per il primo anno di applicazione l’adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre; a regime, dal 2025, il termine per l’eventuale adesione sarà il 31 luglio.

L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.

L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS, quindi per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), l’orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc..

 

Il reddito proposto dall’Agenzia Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.

Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 50%, rispetto a quelli oggetto del concordato in presenza di talune “circostanze eccezionali” ovvero:
  • eventi calamitosi per i quali e? stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018);
  • altri eventi di natura straordinaria; a titolo esemplificattivo: danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino, tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività; la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa dei detti eventi, abbia interrotto l’attività) Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia o l’infortunio che potrebbe colpire il titolare dell’impresa o il libero professionista.


Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:

a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un impor- to non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un im- porto non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilita?, dei termini di decadenza per l’attivita? di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del de- creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito com- plessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo),  pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Per i contribuenti in regime forfettario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d’imposta 2024. I contribuenti forfettari avranno quindi l’opportunità di effettuare una scelta (entro il 15 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell’anno stesso.

Il decreto correttivo è all’esame in Commissione parlamentare e sono già in bozza ulteriori proposte di modifica normativa.
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