Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Il concordato preventivo biennale

Martedì 02/07/2024

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024, n. 139, supplemento Ordinario n. 24, è stato pubblicato il decreto 14 giugno 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (CPB).

Il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto:
  • il contribuente può decidere se chiedere o meno all’Agenzia Entrate di formulargli una proposta di reddito
  • e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no.


Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta.

La metodologia che l’Agenzia Entrate utilizzerà per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria.

Nella giornata del 20 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive.

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfettario che vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024.

Sono espressamente esclusi i contribuenti che:
  • pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • con riferimento al periodo d’imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.


Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfettario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non potranno ricevere alcuna proposta di concordato.

Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024.

Per il primo anno di applicazione l’adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre; a regime, dal 2025, il termine per l’eventuale adesione sarà il 31 luglio.

L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.

L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS, quindi per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), l’orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc..

 

Il reddito proposto dall’Agenzia Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.

Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 50%, rispetto a quelli oggetto del concordato in presenza di talune “circostanze eccezionali” ovvero:
  • eventi calamitosi per i quali e? stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018);
  • altri eventi di natura straordinaria; a titolo esemplificattivo: danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino, tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività; la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa dei detti eventi, abbia interrotto l’attività) Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia o l’infortunio che potrebbe colpire il titolare dell’impresa o il libero professionista.


Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:

a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un impor- to non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un im- porto non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilita?, dei termini di decadenza per l’attivita? di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del de- creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito com- plessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo),  pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Per i contribuenti in regime forfettario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d’imposta 2024. I contribuenti forfettari avranno quindi l’opportunità di effettuare una scelta (entro il 15 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell’anno stesso.

Il decreto correttivo è all’esame in Commissione parlamentare e sono già in bozza ulteriori proposte di modifica normativa.
Le ultime news
Mercoledì 24/12/2025
Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la bozza di circolare sulla disciplina...
 
Mercoledì 24/12/2025
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze dei modelli 730, Redditi, Certificazione unica (Cu), 770,...
 
Martedì 23/12/2025
Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati gli elenchi delle Onlus ammesse e...
 
Martedì 23/12/2025
I contribuenti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che, per il...
 
Martedì 23/12/2025
In consultazione pubblica fino al 28 gennaio 2025 il documento Consiglio nazionale dei commercialisti...
 
Martedì 23/12/2025
Sul sito internet del Dipartimento della Giustizia Tributaria sono state pubblicate le Linee guida tecnico...
 
Lunedì 22/12/2025
Con Circolare n. 13/E del 16 dicembre l'Agenzia delle Entrate esamina le novità previste dal Dlgs...
 
Lunedì 22/12/2025
Con Risposta n. 314 del 17 dicembre l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che intende...
 
Venerdì 19/12/2025
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre è stato pubblicato il Decreto legislativo 4 dicembre...
 
Venerdì 19/12/2025
Con Provvedimento del 16 dicembre l'Agenzia delle Entrate dispone le modalità di riversamento...
 
Venerdì 19/12/2025
Con la sentenza n. 29070 del 4 novembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha chiarito che...
 
Venerdì 19/12/2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che, dal 1° gennaio 2026, l’Anagrafe...
 
Giovedì 18/12/2025
Per mesi, commercialisti, responsabili amministrativi e operatori del settore hanno cerchiato in rosso...
 
Giovedì 18/12/2025
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta...
 
Giovedì 18/12/2025
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre è stato pubblicato il Decreto legislativo 4 dicembre...
 
Mercoledì 17/12/2025
Lunedì 29 dicembre 2025 (il 27 cade di sabato) sarà l’ultimo giorno utile per versare...
 
Mercoledì 17/12/2025
Con Provvedimento del 12 dicembre l'Agenzia delle Entrate l'Agenzia delle Entrate approva le specifiche...
 
Mercoledì 17/12/2025
Con Risposta n. 311 del 12 dicembre l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento...
 
Mercoledì 17/12/2025
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 150 del 4 dicembre, ha approvato un disegno di legge di delega...
 
Martedì 16/12/2025
Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia Entrate...
 
Martedì 16/12/2025
La mera estinzione del soggetto debitore dell’IVA non incide sulla possibilità, per l’amministrazione...
 
Martedì 16/12/2025
L’Agenzia delle Entrate conferma l’aliquota Iva ridotta al 10% per la costruzione di centri...
 
Martedì 16/12/2025
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 151 dell'11 dicembre 2025 ha approvato un decreto-legge che...
 
Lunedì 15/12/2025
Con Risposta n. 308 del 9 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta sostitutiva...
 
Lunedì 15/12/2025
Anche l’“evasore totale” ha diritto alla detrazione dell’IVA a monte: secondo...
 
Lunedì 15/12/2025
L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali,...
 
Venerdì 12/12/2025
Il settore culturale italiano compie un passo decisivo verso il riconoscimento formale del suo valore...
 
Venerdì 12/12/2025
In vigore ed operativa, dallo scorso 8 dicembre, la nuova procedura esclusivamente telematica che consente...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea