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Divisione ereditaria: conguaglio oltre il 5% tassato come trasferimento immobiliare

Martedì 09/06/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’imposta di registro dovuta nell’ambito di una divisione ereditaria con attribuzione di beni immobili e conguaglio in denaro, rigettando il ricorso dei contribuenti.

La controversia traeva origine da una sentenza di scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione di immobili ad alcuni coeredi e previsione di un conguaglio economico, superiore alla soglia del 5% del valore della quota spettante. L’Amministrazione finanziaria aveva assoggettato a tassazione la parte eccedente del conguaglio secondo l’aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari, ritenendo integrata una fattispecie assimilabile alla compravendita. I contribuenti, invece, sostenevano che l’intero atto dovesse essere ricondotto alla disciplina propria della divisione, con applicazione dell’aliquota agevolata.

La Suprema Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione operata nei giudizi di merito, richiamando l’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986.
Secondo la norma, infatti, i conguagli che eccedono il 5% del valore della quota devono essere trattati, per la parte eccedente, come trasferimenti a titolo oneroso e assoggettati alla relativa imposta. In tale prospettiva, la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento consolidato, secondo cui l’eccedenza di valore attribuita a un condividente rispetto alla quota di diritto integra, ai fini dell’imposta di registro, una presunzione legale di trasferimento.

La Corte ha inoltre escluso i profili di incostituzionalità della disciplina, ritenendo non irragionevole la differenziazione di trattamento fiscale tra divisioni senza conguagli e divisioni con attribuzioni eccedenti, in quanto queste ultime determinano un effettivo incremento patrimoniale rilevante ai fini della capacità contributiva.

Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.


Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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