Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Definizione delle irregolarità formali in scadenza al 31 marzo 2023

Giovedì 09/03/2023

a cura di Meli e Associati


La Definizione delle irregolarità formali (legge di bilancio 2023) consente di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici dell’Agenzia  Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Le violazioni definibili sono:
  • presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
  • omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE) (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
  • omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
  • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
  • omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
  • omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
  • erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
  • violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
  • tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997)
  • irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)
  • omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
  • omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
  • detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
  • irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
  • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012)
  • mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).


Non sono invece sanabili, oltre alle violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento del tributo e le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.):
  • le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023
  • le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione
  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure – articolo 5-quater, Dl 167/1990) per fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia
  • le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (articolo 1, Dl 167/1990)
  • le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l’istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese).


Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono. Il versamento deve essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024. È anche possibile provvedere in un’unica soluzione entro il termine della prima rata.

Nel modello F24 andrà riportato, nella sezione “ERARIO”, il codice tributo “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022” con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.
Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.
In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo andrà indicato il valore “0101”.

E’ possibile avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Inoltre, per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024. Se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’ufficio delle Entrate. La rimozione non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria: è il caso, ad esempio, dell’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell’imposta.

Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di processo verbale di constatazione, consegnato anche successivamente al 1° gennaio 2023, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione.
Le ultime news
Ieri
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre è stato pubblicato il Decreto legislativo 4 dicembre...
 
Ieri
Con Provvedimento del 16 dicembre l'Agenzia delle Entrate dispone le modalità di riversamento...
 
Ieri
Con la sentenza n. 29070 del 4 novembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha chiarito che...
 
Ieri
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che, dal 1° gennaio 2026, l’Anagrafe...
 
Giovedì 18/12
Per mesi, commercialisti, responsabili amministrativi e operatori del settore hanno cerchiato in rosso...
 
Giovedì 18/12
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta...
 
Giovedì 18/12
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre è stato pubblicato il Decreto legislativo 4 dicembre...
 
Mercoledì 17/12
Lunedì 29 dicembre 2025 (il 27 cade di sabato) sarà l’ultimo giorno utile per versare...
 
Mercoledì 17/12
Con Provvedimento del 12 dicembre l'Agenzia delle Entrate l'Agenzia delle Entrate approva le specifiche...
 
Mercoledì 17/12
Con Risposta n. 311 del 12 dicembre l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento...
 
Mercoledì 17/12
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 150 del 4 dicembre, ha approvato un disegno di legge di delega...
 
Martedì 16/12
Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia Entrate...
 
Martedì 16/12
La mera estinzione del soggetto debitore dell’IVA non incide sulla possibilità, per l’amministrazione...
 
Martedì 16/12
L’Agenzia delle Entrate conferma l’aliquota Iva ridotta al 10% per la costruzione di centri...
 
Martedì 16/12
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 151 dell'11 dicembre 2025 ha approvato un decreto-legge che...
 
Lunedì 15/12
Con Risposta n. 308 del 9 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta sostitutiva...
 
Lunedì 15/12
Anche l’“evasore totale” ha diritto alla detrazione dell’IVA a monte: secondo...
 
Lunedì 15/12
L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali,...
 
Venerdì 12/12
Il settore culturale italiano compie un passo decisivo verso il riconoscimento formale del suo valore...
 
Venerdì 12/12
In vigore ed operativa, dallo scorso 8 dicembre, la nuova procedura esclusivamente telematica che consente...
 
Venerdì 12/12
Con Risposta n. 307 del 9 dicembre l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al regime fiscale...
 
Giovedì 11/12
Con Risposta n. 305 del 5 dicembre l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al corretto...
 
Giovedì 11/12
Le abitazioni prefabbricate modulari “chiavi in mano”, complete di impianti e finiture e...
 
Mercoledì 10/12
Con Provvedimento del 4 dicembre 2025 l'Agenzia delle Entrate chiarisce come funziona l’accesso...
 
Mercoledì 10/12
Con Risposta n. 301 del 3 dicembre l'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito al corretto inquadramento...
 
Mercoledì 10/12
L’agevolazione non si applica solo alle pensioni connesse al fatto che le ha determinate.Con Risoluzione...
 
Martedì 09/12
Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato l’articolo...
 
Martedì 09/12
Il processo tributario telematico approda sull’App IO dei servizi della pubblica amministrazione...
 
Martedì 09/12
L’inadempimento del contribuente nel pagamento delle somme oggetto di rateazione legittima l’Amministrazione...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea