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Successione e titoli di Stato: il saldo del conto corrente si determina sulle operazioni già perfezionate

Mercoledì 01/07/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Nella ricostruzione dell’attivo ereditario, ciò che conta non è la fotografia contabile del conto corrente, ma il momento in cui le operazioni finanziarie risultano effettivamente perfezionate.

Il caso: conto corrente e acquisto di BOT a ridosso della morte



Con la Risposta a interpello n. 131 del 25 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate affronta una questione ricorrente nella pratica successoria: come determinare correttamente il saldo di un conto corrente bancario alla data di apertura della successione quando, a ridosso del decesso, risultano operazioni in titoli non ancora contabilizzate.

Nel caso esaminato, gli eredi di una contribuente deceduta il 22 aprile 2025 chiedevano se, ai fini della base imponibile dell’attivo ereditario, dovesse essere considerato il saldo del conto comprensivo di un acquisto di BOT eseguito nella mattinata dello stesso giorno del decesso, oppure il saldo risultante dalla certificazione bancaria successoria, che non teneva conto dell’operazione perché contabilizzata solo in data successiva.
Il dubbio nasceva proprio dallo scostamento temporale tra il momento in cui l’operazione era stata materialmente eseguita dalla banca e quello in cui era stata registrata contabilmente sul conto corrente, con conseguente diversa rappresentazione del saldo alla data di apertura della successione.

La soluzione dell’Agenzia delle Entrate



L’Agenzia delle Entrate, richiamando la natura meramente contabile delle annotazioni bancarie, chiarisce che ai fini successori ciò che rileva non è la data di registrazione dell’operazione sul conto corrente, ma il momento in cui la stessa si considera giuridicamente perfezionata.
Di conseguenza, anche per l’acquisto di titoli di Stato, assume rilievo la data di esecuzione dell’ordine tramite intermediario, mentre la successiva contabilizzazione o la diversa data valuta hanno una funzione esclusivamente regolatoria e non incidono sulla determinazione del saldo rilevante ai fini dell’imposta di successione.
Nel caso concreto, poiché l’ordine di acquisto dei BOT era stato eseguito prima del decesso, l’operazione deve considerarsi già perfezionata alla data di apertura della successione, con la conseguenza che il relativo importo può essere escluso dal saldo del conto corrente indicato dalla banca.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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