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Soggetta ad IVA la cessione del marchio e dei relativi diritti IP

Venerdì 12/09/2025, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Con la Risposta n. 210/2025, l’Agenzia Entrate è tornata ad approfondire il trattamento fiscale, ai fini IVA e Registro, della cessione di un marchio.

Il quesito è stato posto da una società, operante nel settore dei profumi, che ha acquisito la piena proprietà di un marchio (e dei relativi diritti IP collegati, come disegni e modelli) da un’altra società. L’istante era già licenziataria del medesimo marchio e gestiva autonomamente tutte le fasi operative: ricerca e sviluppo, approvvigionamento, pianificazione della produzione (affidata a terzi), controllo qualità, logistica e marketing. La società venditrice, non deteneva né personale né altri asset (formule, packaging, attrezzature) relativi allo sfruttamento del marchio.

Nella citata risposta l’Agenzia Entrate, richiamando la normativa unionale (Direttiva 2006/112/CE) e nazionale (art. 2555 c.c.), ha ribadito che la nozione di cessione d’azienda (o suo ramo) presuppone il trasferimento di un “complesso di beni organizzato” idoneo a svolgere un’attività economica autonoma. Ha inoltre evidenziato come il Codice della Proprietà Industriale permetta esplicitamente il trasferimento del marchio separatamente dall’azienda, a condizione che non derivi inganno per il pubblico.
Poiché nel caso di specie, risulta ceduto solo il marchio e i diritti IP accessori (necessari a garantire la continuità estetica e qualitativa dei prodotti), ma non un complesso organizzato, l’Agenzia conclude che l’operazione non costituisce un trasferimento di ramo d’azienda, ma una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 2, del DPR 633/1972 (cessione di marchio).
Di conseguenza, l’operazione è imponibile IVA e, per il principio di alternatività (art. 40 TUR), sconta l’imposta di registro in misura fissa.
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