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"Integer vitae scelerisque purus"

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Lunedì 10/02/2020

a cura di Studio Valter Franco


L'articolo 4 del D.L. 124/2019 ha modificato il D.Lgs. 241/1997 inserendo l'art. 17-bis denominato "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera", in vigore dal 1° gennaio 2020.

In particolare il comma 1 dell'art. 4 del D.L. 124/2019 prevede che "i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato [....] che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione".

Il tutto è riassumibile nel modo seguente:
  • il committente che affida (principalmente mediante contratti di appalto e subappalto) il compimento di un'opera o di un servizio (o più) è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali se:
    • l'importo annuo delle opere e/o servizi appaltati è superiore ad euro 200.000 (si precisa che si tratta di un limite annuo riferito ad ogni singola impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria - quindi nel caso in cui un committente avesse in corso 10 appalti da 100.000 euro ciascuno, non sarebbe soggetto all'applicazione di queste nuove disposizioni);
    • vi è prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
    • vi è utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente (o ad esso riconducibili).


Occorre precisare che quindi i committenti possono essere S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., enti pubblici e privati - commerciali e non -, s.n.c., s.a.s., associazioni professionali, società semplici, persone fisiche che esercitano imprese commerciali o arti e professioni, imprese agricole, curatore fallimentare, etc; occorre che detti soggetti siano considerati, ai fini delle imposte dirette, residenti nel territorio dello Stato.

Nel caso in cui sia necessario applicare quanto previsto appunto dal nuovo art. 17-bis, per ciò che concerne il versamento delle ritenute fiscali in questione, dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente, queste dovranno essere versate:
  • direttamente dall'impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria;
  • con distinte deleghe per ciascun committente (come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, nel modello F24 occorrerà quindi riportare nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" il codice fiscale del soggetto committente e il codice identificativo "09");
  • senza possibilità di compensazione.


Al fine di consentire al committente un riscontro sulle ritenute versate, l'impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria deve trasmettere al committente, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, una copia delle deleghe di pagamento, unitamente ad un elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente presso il committente, il dettaglio delle ore lavorate e l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata al lavoro svolto presso il committente con il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nei confronti del dipendente.

Nel caso in cui non vi sia detta consegna di documentazione oppure le ritenute non vengano versate:
  • l'impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria è sanzionata con la sospensione del pagamento da parte del committente (la sospensione può essere fino ad un massimo del 20% del valore complessivo dell'opera/servizio oppure per un importo pari a quello delle ritenute non versate);
  • nel caso in cui il committente non chieda copia delle deleghe di pagamento o non sospenda il pagamento nei casi di cui sopra, è sanzionato con la stessa sanzione irrogata all'impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria.


Dette nuove disposizioni non vengono applicate nel caso in cui, in luogo delle deleghe di versamento e delle indicazioni relative ai lavoratori impiegati direttamente nell'appalto/subappalto/affidamento, venga consegnata al committente una "certificazione di affidabilità fiscale", rilasciata su richiesta dall'Agenzia delle Entrate (con validità pari a quattro mesi) per le società che:
  • risultino in attività da almeno tre anni, che siano in regola con gli obblighi dichiarativi e che abbiano eseguito nel corso dei periodi di imposta alle quali si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi all'IRPEF, all'IRAP, ed alle ritenute ed ai contributi previdenziali non superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti o non vi siano provvedimenti di sospensione (risultano escluse le somme oggetto di piani di rateazione non scaduti).
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