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Ravvedimento speciale: le violazioni tributarie non devono essere già state contestateGiovedì 23/03/2023, a cura di AteneoWeb S.r.l.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6/Em del 20 marzo, in risposta ai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria, per fornire ulteriori chiarimenti sulle misure di tregua fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022). Tra le indicazioni relative all'ambito applicativo delle norme agevolative la Circolare chiarisce che rientrano nel perimetro del “ravvedimento operoso speciale” le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate. L'Agenzia Entrate ricorda che, come riportato nella circolare n. 2/E del 2023, non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972. Per beneficiare della regolarizzazione, inoltre, è necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973. Pertanto, le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR n. 600 del 1973 non ostano al ravvedimento speciale, purché, come detto, non siano già state contestate. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
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