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Professionisti: il rimborso danni è indeducibile?

Martedì 27/01/2026

a cura di Studio Valter Franco
Un cliente, professionista, nel 2018 ha definito una vicenda di richiesta danni da parte di un cliente, per somme eccedenti il massimale della polizza di responsabilità civile professionale, sottoscrivendo una scrittura di transazione con il cliente stesso, alla presenza dei rispettivi legali, sostenendo inoltre, appunto, le spese di assistenza legale.



Nel 2025 riceve quindi un questionario dell’Agenzia Entrate nel quale si chiede di produrre la documentazione, costituita dall’atto di precetto e dalla successiva scrittura di transazione, nonché le fatture per l’assistenza legale; l’Ufficio  procede a redigere uno schema d’atto sostenendo che l’importo del rimborso dei danni oggetto di transazione non sono deducibili, in quanto sopravvenienze passive, non previste in deduzione dall’articolo 54 del D.P.R. 917/1986; tale articolo  disciplina la determinazione del  reddito di lavoro autonomo, costituito dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute, dettando quindi il criterio di cassa a tale tipologia di reddito. 

Il professionista ha nei confronti del proprio cliente una responsabilità di tipo contrattuale derivante da un contratto d’opera intellettuale e se non adempie ad una o più obbligazione assunta – ora con lettera di incarico nella quale, tra l’altro, devono essere specificati gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale – è tenuto a risarcire i danni derivanti dall’inadempienza. 

In materia, ad esempio, di amministrazione di condominio, l’inadempienza dell’amministratore di aver diligentemente adempiuto al mandato di opera intellettuale (art. 2230 Codice Civile – articolo 2236 “ Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave” – vedi anche l’articolo  1710 C.C. “ il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia…”) si estende anche alle operazioni poste in essere per il conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di interventi edilizi del condominio (Tribunale di Genova 7 marzo 2024 sentenza 736).

Sul tema – in materia di reddito di impresa e di inerenza - è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 18904/2018 in materia di reddito di impresa (con riferimento al reddito di impresa di cui all’ art. 109 T.U.I.R.).  

Anche la stampa specializzata è pressoché concorde nel parere di consentire la deducibilità del costo pagato dal professionista a titolo di risarcimento danni.

Se si sostiene l’indeducibilità dovrebbero essere non deducibili anche le spese legali sostenute per addivenire e perfezionare l’atto di transazione e perché non sollevare anche la questione di deducibilità del premio relativo alla polizza di responsabilità civile, considerato che questa è finalizzata, appunto, al rimborso di danni derivanti da negligenza del professionista. 

Sulla base di quanto sopra esposto è stato quindi raggiunto un accordo sulla pretesa dell’Agenzia Entrate, dopo aver valutato i costi relativi ad adire al contenzioso, gli importi dovuti a titolo provvisorio e la durata del contenzioso stesso, il che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, ma è notorio che la conclusione che lascia un po’ di amaro in bocca alle parti è quella più sensata e ragionevole. 

Un consiglio: nel modello di dichiarazione dei redditi indicate nelle note telematiche la presenza per X euro di indennità corrisposte a clienti per rimborso di danni.
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