Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Privacy - Consiglio Nazionale Forense: i messaggi WhatsApp sono prova

Giovedì 08/05/2025

a cura di Studio Valter Franco


Il consiglio nazionale forense con sentenza R.G. n 2/.22  R.D. 376/2024 ha stabilito che i messaggi whatsapp costituiscono prova. 

Tutto è nato dal ricorso proposto dall’avvocato ricorrente al quale il Consiglio Disciplinare del Veneto aveva inflitto la sospensione dall’esercizio della professione per due mesi. 

L’avvocato ricorrente era stato accusato dei seguenti capi di imputazione

“a) Violazione degli articoli 26 comma 3, 27 comma 6 del C.D.F. per non aver svolto alcuna attività inerente all'incarico di gestione del contenzioso relativo alla causa di separazione giudiziale del signor [AAA], anzi fornendo allo stesso false informazioni circa l'intervenuto deposito del ricorso e lo stato della pratica e per non aver adempiuto nei confronti del sig. [AAA] all'impegno, assunto tramite messaggi del 22 marzo 2018 e 30 marzo 2018, di restituire la somma di € 700,00 ricevuta a titolo d'acconto per la pratica di separazione, senza che alcuna attività fosse stata poi in effetti svolta;

 b) Violazione dell'art. 16 CDF per non aver emesso la fattura in relazione agli acconti, per complessivi € 700,00, ricevuti dal sig. [AAA] tramite bonifico bancario (b.b. di € 200 in data 24/8/2017 e b.b. di € 500 in data 16 ottobre 2017); In Vicenza, dall'agosto 2017 e fino al mese di marzo 2018.”

Il cliente aveva inoltrato un esposto all’ordine degli Avvocati, lamentando, appunto quanto sopra indicato al punto a); l’avvocato con più messaggi assicurava di aver depositato il ricorso ma il cliente accertava che non era stato depositato e chiedeva la restituzione di quanto corrisposto. 

Il Consiglio di Disciplina, giudice della deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù? del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento (tra le tante, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 28 aprile 2021).

Per la giurisprudenza di legittimità “i messaggi ‘whatsapp’ e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 cod. proc. pen., non versandosi nel caso di captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì nella mera documentazione ‘ex post’ di detti flussi” (Cass. Sez. Pen. 3, n. 8332 del 05/11/2019, dep. 02/03/2020). Pertanto, nei processi innanzi l’autorità giudiziaria penale, è considerata legittima l’acquisizione come documento di messaggi sms o whatsapp inviati dall’imputato sul telefono cellulare della madre della persona offesa e da questa fotografati e consegnati alla polizia giudiziaria, mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili. 
Le ultime news
Oggi
Ricordiamo che per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”,...
 
Oggi
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la Legge n. 70/1994, è un modello...
 
Oggi
Con Provvedimento del 3 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate, relativamente alla modalità semplificata...
 
Ieri
Siamo lieti di informarti che Banana Contabilità parteciperà come sponsor alla prossima...
 
Ieri
La plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un’unità immobiliare urbana...
 
Ieri
Con la Risposta n. 146 del 29 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in presenza dell’opzione...
 
Ieri
Si è aperta lo scorso 30 maggio la prima finestra temporale per l’inoltro online delle domande...
 
Mercoledì 04/06
La Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024), entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha esteso l’obbligo...
 
Mercoledì 04/06
Con la Circolare n. 6/E del 29 maggio l'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni operative...
 
Mercoledì 04/06
Con la Circolare n. 6/E del 29 maggio l'Agenzia delle Entrate analizza le novità fiscali introdotte...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea