Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

Plusvalenza per il coniuge che rivende quanto acquisito in sede di separazione o divorzio

Lunedì 16/06/2025

a cura di Notaio Gianfranco Benetti


Risposta Interpello n. 153/2025.
I trasferimenti immobiliari attuati in sede divorzio e di separazione (Corte Cost n.154/1999), sono per legge “esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa” (art.19 L. 74/1987).
In genere, i giudici preferiscono demandare questi trasferimenti ai notai, dato che si tratta di “campi minati” giuridici, cosparsi di insidie e nullità formali, non sempre agevolmente gestibili da chi non vi si dedica con continuità. La giurisprudenza (Cass SU 21761/2021) ha comunque riconosciuto validità anche ai trasferimenti giudiziali, cui si estendono i benefici fiscali.

Benefici che però, per l’Agenzia delle Entrate (Risposta a interpello n. 153/2025), non riguarderebbero la rivendita effettuata nei successivi cinque anni dal coniuge che l’ha acquisito, che sarebbe soggetta ad imposta sulla plusvalenza come “reddito diverso” (art. 67 c.1 lett. b),  DPR  917/1986, TUIR). In pratica, la differenza tra il prezzo di acquisto aumentato dei costi inerenti e quello di rivendita (art. 68 c. 1 TUIR) viene tassata con l’aliquota ordinaria IRPEF, a meno che si scelga di pagarla subito, tramite il notaio, al 26 % (l'art. 1 c. 496, L.266/ 2005).
Dato che non è facile individuare il valore di partenza, l’improvvido interpellante aveva chiesto lumi all’Agenzia, che non ha mancato di fornirli. Sul presupposto che l’atto sia sempre da considerarsi a titolo oneroso, l'ha infatti prontamente assoggetto a tassazione, partendo dal valore dichiarato nel provvedimento giudiziale o nell’accordo omologato.

Già il presupposto è discutibile. L’agenzia lo ripesca da una risalente risoluzione del 17 ottobre 1984, n. 22, per cui “il trasferimento in proprietà della quota di un immobile tra ex coniugi, in ottemperanza a quanto deciso dalla sentenza che ha disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio è senz'altro da considerare a titolo oneroso” poiché trova il suo “fondamento nella sentenza di divorzio che ha posto un regolamento economico tra gli ex  coniugi, ma al contempo la causa dello stesso è rinvenibile nello scambio tra il valore del fabbricato ceduto e la tacitazione di ogni pretesa economica da parte dell'avente causa”.
La causa dei contratti (art. 1325 n.2 ) c.c.) non è mai pacifica in generale, i giuristi vi si arrovellano da secoli solo per spiegare che cosa sia, figuriamoci in questo caso. La Cassazione, ci spiega che ”le attribuzioni patrimoniali dall’uno all’altro coniuge [… ] sfuggono  alle connotazioni classiche dell’atto di donazione [...] e a quello di un atto di vendita. (Cass. 23/1899). E, come nella canzone di Jarabe de Palo, “depende”. De que depende? “dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale tra i coniugi”(Cass.26127/2024).  
Tradotto: se risulta che salda i conti tra i coniugi il trasferimento ha causa “solutoria” perché adempie agli obblighi di mantenimento di coniuge e figli, ed è oneroso; se no è gratuito, e quindi, tra l’altro, più agevolmente revocabile ex art. 2901 c.c. (Cass. 26127/2024).  

In generale l'atto dovrà considerarsi oneroso, ma se l’Agenzia calcola l’imposta partendo dal valore attribuito all’immobile o a quanto versato all'atto, contraddice lo stesso presupposto da cui parte, dato che il “corrispettivo” non si esaurisce nell’eventuale importo versato, nemmeno sempre, dal cessionario al cedente, ma rientra in un più ampio accordo volto a definire la crisi coniugale, la cui quantificazione non è mai prevista, perché non serve, nemmeno a fini fiscali data la totale esenzione da imposte. Esenzione che non è tra l’altro limitata alle imposte indirette, inerenti il trasferimento, ma estesa ad “ogni altra tassa”, comprese quindi quelle sui "redditi" che da quel trasferimento derivano, che non evidenziano capacità contributiva, né reddito prodotto.
Del resto l’esenzione si estende anche all’imposta (ex art.15 DPR 601/1973) prevista per i mutui finalizzati ad estinguere il finanziamento richiesto da entrambi i coniugi per l’acquisto (Risposta ad interpello n. 260/2022) ed Ai trasferimenti effettuati ai figli, se costituiscono “elemento essenziale e condizione indispensabile per giungere alla soluzione della crisi coniugale”  (Circ. n. 27/E,  21 giugno 2012). C’è da chiedersi quale sarebbe in tal caso il valore di partenza. ed è facile rispondere che non c’è, perché non c’è un prezzo d’acquisto né una contropartita economica quantificabile.

La richiesta dell’Agenza è dunque priva di legittimazione costituzionale e sistematica. Non vi si ravvisa infatti nemmeno la ratio sottesa all’imposta sulla plusvalenza, evidenziata dalla stessa Agenzia nella tassazione dei “guadagni derivanti dalle cessioni immobiliari poste in essere con l'intento speculativo”, difficile da immaginare, a meno di ritenere che la separazione o il divorzio costituisca un “affare”, per i coniugi e la loro famiglia. Magari per qualcuno ...
Le ultime news
Oggi
La motivazione va ricercata nell’atto impositivo che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza...
 
Oggi
L'Organismo Italiano di Contabilità OIC ha pubblicato la versione definitiva del nuovo principio...
 
Oggi
Da oggi, 1° luglio, i titolari di un contratto di energia elettrica residenziale che non posseggono...
 
Ieri
L'obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di comunicare, entro il 30...
 
Ieri
I registri delle imprese di tutti gli Stati membri dell’UE sono interconnessi e consultabili al...
 
Ieri
Nella Circolare n. 9/E del 24 giugno l'Agenzia delle Entrate, oltre ad illustrare le regole generali...
 
Venerdì 27/06
Dal 2024 le SOS relative all'uso di cripto-attività sono tornate a crescere grazie al contributo...
 
Venerdì 27/06
I registri delle imprese di tutti gli Stati membri dell’UE sono interconnessi e consultabili al...
 
Venerdì 27/06
Con la Circolare n. 9/E del 24 giugno l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni aggiornate in materia...
 
Venerdì 27/06
Nella Circolare n. 9/E del 24 giugno l'Agenzia delle Entrate, oltre ad illustrare le regole generali...
 
Venerdì 27/06
Le pensioni integrative erogate al momento del collocamento a riposo dei dipendenti, rappresentando emolumenti...
 
Giovedì 26/06
Con la Circolare n. 8/E del 9 giugno l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità introdotte...
 
Giovedì 26/06
Con Risposta n. 168 del 23 giugno l'Agenzia delle Entrate risponde a due quesiti in merito alla disciplina...
 
Mercoledì 25/06
Sono “2043” e “2044” i codici tributo che gli intermediari finanziari devono...
 
Mercoledì 25/06
Con Risoluzione n. 44/E del 20 giugno l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento...
 
Mercoledì 25/06
Con Ordinanza Ministeriale n. 426 del 19 giugno il Ministero dell'Università e della Ricerca...
 
Mercoledì 25/06
Approvato dal Consiglio dei Ministri, nella Seduta n. 132 del 20 giugno, un decreto-legge che introduce...
 
Martedì 24/06
Con la circolare n. 8/E del 9 giugno l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità introdotte...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea