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Pensione italiana e residenza all’estero: dovute le addizionali IRPEF

Venerdì 29/05/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L’Agenzia delle Entrate torna sul tema della tassazione delle pensioni corrisposte a soggetti fiscalmente residenti all’estero, chiarendo il trattamento delle addizionali IRPEF regionali e comunali in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Con la Risposta ad interpello n. 106 del 25 maggio l'Agenzia ha chiarito che le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute anche da un soggetto fiscalmente residente in Lussemburgo che percepisce una pensione pubblica erogata dall’INPS.

Il caso esaminato



L’istanza riguardava un contribuente residente fiscalmente in Lussemburgo che percepisce una pensione pubblica italiana derivante da attività lavorativa svolta presso una pubblica amministrazione italiana.

Il contribuente evidenziava che l’INPS, oltre all’IRPEF, applicava anche le relative addizionali regionale e comunale, chiedendo se tali prelievi fossero effettivamente dovuti.
Secondo l’istante, infatti, le addizionali locali non avrebbero dovuto trovare applicazione nei confronti di un soggetto residente all’estero, privo di un collegamento territoriale con enti locali italiani. Inoltre, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo, a suo avviso, attribuirebbe all’Italia soltanto il potere di applicare l’IRPEF, senza estenderlo automaticamente ai tributi locali. 

La risposta dell’Agenzia



L’Agenzia delle Entrate ha respinto la tesi del contribuente, ricordando che le addizionali regionale e comunale sono calcolate sul reddito imponibile IRPEF e devono essere versate ogniqualvolta l’imposta principale risulti dovuta, indipendentemente dalla residenza del soggetto passivo.
Nel caso dei soggetti non residenti, il domicilio fiscale viene individuato nel Comune in cui è prodotto il reddito. Per le pensioni erogate dall’INPS, tale Comune coincide con quello in cui si trova la sede legale dell’ente previdenziale erogante.
Di conseguenza, l’INPS è tenuto ad applicare e trattenere anche le addizionali regionali e comunali in qualità di sostituto d’imposta.

Esclusa l’applicabilità della Convenzione Italia-Lussemburgo



Sempre con riferimento al trattamento delle addizionali IRPEF, l'Agenzia Entrate ha osservato che la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo non si applica alle addizionali regionale e comunale IRPEF, poiché tali tributi non sono espressamente inclusi nell’elenco delle imposte coperte dal Trattato internazionale.
Ne deriva che il potere impositivo italiano sulle addizionali trova fondamento esclusivamente nella normativa interna e non nelle disposizioni convenzionali.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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