Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215
"Integer vitae scelerisque purus"

Le responsabilità fiscale per i crediti d'imposta ceduti ricade sempre sul cedente

Lunedì 22/06/2020

a cura di Meli e Associati


L'art. 122 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), prevede la possibilità di cedere, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari:
  • il credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia);
  • il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio;
  • il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del decreto Rilancio;
  • il credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto Rilancio.


In caso di cessione:
  • la responsabilità per l'esistenza del credito ricade comunque solo in capo al cedente;
  • il cessionario risponde solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.


E' un principio consolidato. Anche con riferimento alle cessioni dei crediti d'imposta da Ecobonus e Sismabonus, l'Amministrazione finanziaria aveva ribadito che a seguito della cessione del credito avrebbe effettuato controlli:
  • al cedente per contestare una eventuale mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta. In tal caso l'Amministrazione Finanziaria provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti del cedente, maggiorato di interessi e sanzioni;
  • al cessionario per contestare una eventuale indebita fruizione, anche parziale, del credito. In tal taso l'Amministrazione Finanziaria provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.


Ecco perché, anche in previsione dell'imminente avvio dell'Ecobonus al 110%, è importante rivolgersi sempre ad un consulente di fiducia: lasciare tutta la gestione all'impresa esecutrice dell'opera e cessionaria del credito potrebbe infatti nascondere gravi pericoli per il cliente che resterebbe responsabile nei confronti dell'Erario.
Le ultime news
Oggi
Beni importati fino a 150 euro, l’Agenzia delle Dogane chiarisce gli identificativi da indicare...
 
Oggi
Il Consiglio nazionale dei commercialisti mette a disposizione dei professionisti abilitati indicazioni...
 
Oggi
La Corte di Cassazione fa chiarezza sulla presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci nelle...
 
Ieri
Restano invariati gli importi per professionisti e Società tra Professionisti: 50 euro per gli...
 
Ieri
Dalla revisione dell’IRPEF agli incentivi per le assunzioni, dalla cedolare secca sugli affitti...
 
Ieri
L’Agenzia delle Entrate esamina i requisiti per i piani di "azionariato diffuso", con particolare...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Maffei Andrea