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Lavoro all'estero: i fringe benefit rientrano nella retribuzione convenzionaleLunedì 16/02/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Stock option e performance share maturate all’estero: quando i compensi sono già “assorbiti” nella retribuzione convenzionale e quando, invece, vanno tassati in Italia. Con Risposta n. 37 del 12 febbraio l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei compensi in natura e differiti, in particolare stock option e performance share, maturati durante periodi di lavoro all’estero nei quali il reddito di lavoro dipendente è stato determinato secondo il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dall’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR. Il caso esaminato riguardava un lavoratore fiscalmente residente in Italia che, pur svolgendo attività lavorativa continuativa all’estero per società estere, aveva mantenuto la residenza fiscale italiana e aveva beneficiato del regime delle retribuzioni convenzionali. Negli anni successivi aveva poi esercitato stock option e ricevuto azioni gratuite legate a piani di incentivazione maturati negli anni di lavoro fuori dall’Italia. L’Agenzia ha ribadito che, quando sussistono i requisiti per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali, il criterio di determinazione forfetaria del reddito assorbe anche i fringe benefit e le componenti retributive aggiuntive, come stock option e performance share, evitando una doppia tassazione analitica. Tuttavia, i fringe benefit maturati in periodi in cui il lavoratore non era ancora assoggettato al regime convenzionale restano imponibili in Italia secondo le regole ordinarie. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
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