Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215
"Integer vitae scelerisque purus"

La 'postuma decennale' può essere attivata dall'acquirente - Cass. 27 gennaio 2025, n. 1909

Giovedì 06/02/2025

a cura di Notaio Gianfranco Benetti


Il costruttore che vende un immobile da costruire a persona fisica deve rilasciare, al rogito, una polizza assicurativa decennale postuma, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile venduto, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione (art. 1669 c.c.), manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione (art. 4 del D.Lgs. n. 122/2005).

Ci si è chiesti se il contratto deve essere qualificato come assicurazione della responsabilità civile o contro i danni per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.).

La qualificazione non è accademica, perché la polizza RC potrebbe essere fatta valere solo dal costruttore, salvo diversa pattuizione, quella per conto di chi spetta consentirebbe invece all’acquirente di azionare direttamente nei confronti dell'assicuratore i diritti derivanti dal contratto, pur non essendone parte (Cass. 20/12/2017, n. 30653; Cass. 9/12/2024, n. 31686).

Ed è quest’ultima l’opzione interpretativa preferita dalla Cassazione con la decisione del 25 gennaio, perché la norma “trova fondamento nella realizzazione dell' "equa" ed "adeguata" tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, e “correlandosi all'esigenza di tutela della parte debole dell'atto di trasferimento dell'immobile costruendo, evidenzia la sussistenza di un cospirante interesse lato sensu sociale - o comunque superindividuale - alla stipulazione, che permea di sé la causa del contratto”.

La norma tutela cioè interessi generali incidenti sulla libera contrattazione delle parti, che al massimo potrebbero “prevedere una legittimazione concorrente del costruttore-contraente a far valere i diritti derivanti della polizza ma mai spingersi ad escludere la legittimazione, piena e primaria, dell'acquirente-assicurato.”

L’acquirente potrà quindi attivare direttamente l’assicurazione e chiederle il pagamento, evitando così di vedersi eccepire la prescrizione, come nel caso all’esame della cassazione, o veder evaporare la somma se, transitando sul conto del costruttore, sia poi aggredita dai suoi creditori.
Le ultime news
Venerdì 23/10
Il regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del TUIR consente, in presenza di specifici requisiti,...
 
Venerdì 23/10
Notifica della cartella esattoriale, intimazione di pagamento e prescrizione dei crediti tributari: la...
 
Venerdì 23/10
Chiarito il rapporto tra le cause di cessazione del Concordato Preventivo Biennale e il rinnovo dell’adesione...
 
Giovedì 22/10
L’Agenzia delle Entrate definisce le modalità operative per utilizzare in compensazione...
 
Giovedì 22/10
La legge di Bilancio 2026 ha introdotto un regime fiscale agevolato per i compensi relativi al trattamento...
 
Giovedì 22/10
Il servizio online del Dipartimento delle Finanze consente di ricostruire il percorso delle disposizioni...
 
Mercoledì 21/10
L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento IVA per l’acquisto e l’installazione...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Maffei Andrea