Telefono e Fax
Tel: +39058446215 Fax: +39058446215

La detrazione delle spese per familiari a carico

Mercoledì 28/05/2025, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Secondo l’articolo 15 del TUIR, possono essere detratte dall’IRPEF anche alcune spese sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. Tra le più ricorrenti segnaliamo:
  • spese sanitarie
  • premi assicurativi
  • contributi previdenziali e contributi versati alle forme di previdenza complementare
  • contributi versati ad enti e casse aventi fine assistenziale
  • spese per asili nido
  • spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici
  • spese universitarie e canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede
  • spese per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico


Con riferimento agli oneri sostenuti per i familiari fiscalmente a carico l’Agenzia Entrate ha più volte precisato che la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se la spesa riguarda i figli, ha diritto a richiedere la detrazione il genitore che l’ha sostenuta, indipendentemente dal fatto che egli sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di quest’ultima detrazione.

Quando il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese vanno dunque suddivise tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Se le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può quindi calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa.

Nel caso in cui anche uno dei due genitori sia fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può portare in detrazione l’intera spesa sostenuta nell’interesse del figlio, anche se i documenti sono intestati all’altro genitore.
Le ultime news
Oggi
La plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un’unità immobiliare urbana...
 
Oggi
Con la Risposta n. 146 del 29 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in presenza dell’opzione...
 
Oggi
Si è aperta lo scorso 30 maggio la prima finestra temporale per l’inoltro online delle domande...
 
Ieri
La Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024), entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha esteso l’obbligo...
 
altre notizie »
 

Studio Commerciale Cav. Maffei Andrea

Studio Commerciale Nimis - Maffei Associato

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +39058446215 - Fax: +39058446215

Email: a.maffei@studiocommercialemaffei.it

P.IVA: 01456690468

Via Delle Palme, 37 - 55041 Lido di Camaiore (LU)

Tel: +390584617341 +390584619246

Email: studionimisassociati@gmail.com

Pagina Facebook STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea Pagina Linkedin STUDIO COMMERCIALE Cav. Maffei Andrea