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IMU e successione: illegittimo chiedere a ogni erede l’intero debito del defunto

Lunedì 20/07/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


È illegittimo l’avviso di accertamento IMU notificato a ciascun erede per il pagamento dell’intero importo dovuto dal contribuente deceduto.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, confermando la decisione di primo grado e respingendo l’appello presentato dal Comune di Roma.

La controversia riguardava un accertamento IMU emesso nei confronti di più eredi, ai quali l’ente locale aveva richiesto l’intero ammontare del debito tributario maturato dal defunto.
Secondo il Collegio, però, per i tributi locali non trova applicazione il principio della solidarietà passiva tra coeredi: ogni erede è tenuto a rispondere esclusivamente in proporzione alla propria quota di eredità.

La solidarietà prevista per le imposte sui redditi non si estende all’IMU



La Corte ha richiamato la disciplina civilistica contenuta negli articoli 752 e 1295 del codice civile, secondo cui i debiti ereditari si ripartiscono tra gli eredi in base alle rispettive quote.

Non può invece essere applicato l’articolo 65 del D.P.R. n. 600/1973, che prevede la responsabilità solidale degli eredi per gli obblighi tributari del defunto, perché tale disposizione riguarda esclusivamente le imposte sui redditi e non può essere estesa ad altri tributi.
La norma, infatti, ha natura sostanziale e non semplicemente procedurale: per questo motivo non può essere applicata oltre l’ambito previsto dalla legge.

Necessario un nuovo accertamento proporzionato alla quota ereditaria



Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto contrario anche al principio di chiarezza degli atti tributari notificare a ciascun erede un avviso contenente l’intero importo del debito, anche se il Comune aveva precisato di voler poi procedere in fase esecutiva considerando le singole quote ereditarie.

La Corte ha quindi confermato l’obbligo per l’ente locale di emettere un nuovo accertamento, ricalcolando l’imposta dovuta dal singolo coerede in base alla quota di partecipazione all’eredità.
La pronuncia si inserisce nel solco della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra cui l’ordinanza n. 11097 del 28 aprile 2025, che ha escluso l’applicabilità della solidarietà tra eredi per i tributi diversi dalle imposte sui redditi.

Fonte: https://www.dgt.mef.gov.it
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