Imposta sostitutiva sulle mance: 5 i codici tributo per il versamento con F24
Martedì 21/03/2023, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 58 a 62 legge 29 dicembre 2022, n. 19) ha previsto che le mance destinate dai clienti, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, al personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, dunque, siano soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.
Con Risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento dell’imposta tramite modello F24, ha istituito i seguenti codici tributo:
- “1067” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1605” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali
e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1918” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1306” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
I codici tributo, in sede di compilazione del modello F24, dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
Fonte:
https://www.agenziaentrate.gov.it
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