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Il contributo di cui al DL 41/2021 e le sospensioni per incongruenza dei dati per le associazioni con opzione Legge 398/1991

Mercoledì 21/04/2021

a cura di Studio Ceriani – Consulenza Associazioni


Come ormai noto il DL Sostegni garantisce un contributo a fondo perduto alle imprese ed ai professionisti al fine di compensare parzialmente le perdite di questi mesi; anche gli enti associativi, titolari di Partita IVA, possono accedere a questo beneficio ed anche per tali soggetti le condizioni per richiedere il sostegno sono le medesime delle altre categorie:
  • Deve risultare un calo di fatturato commerciale medio mensile tra il 2020 ed il 2019 di almeno il 30%
  • L'ente deve aver aperto la P.IVA dopo il 1 gennaio 2019, in questo caso non è richiesto un caldo di fatturato commerciale


Possono richiedere il contributo tutte le associazioni che non hanno cessato la P.IVA prima del 23 marzo 2021; ricordiamo che il conteggio per determinare l'importo viene effettuato sulla media mensile dei ricavi, se la Partita IVA è stata aperta nel 2019 occorre parametrare il conteggio ai mesi successivi a quello di apertura della medesima.

Il contributo erogato è conteggiato in percentuale in base al calo del fatturato medio mensile, per enti con fatturato fino a 100.00€ l'importo sarà del 60%.

Tenuto conto di questo meccanismo di erogazione l'importo erogato come contributo a fondo perduto non sarà molto elevato, ma viene garantito un contributo minimo di 2.000€ a tutti gli enti associativi.

Facciamo un esempio: fatturato 2019 di 90.000€, fatturato 2020 di 30.000€, ammontare medio mensile di 7.500€ e 2.500€, calo di fatturato 66,70% e quindi contributo erogato pari al 60% della differenza: 3.000€

Per poter chiedere l'erogazione è necessario essere dotati di credenziali Fisconline oppure di SPID del legale rappresentante e compilare un'apposita istanza con i relativi conteggi.

In questi ultimi giorni sono emersi numerosi casi di sospensione delle istanze presentate per incoerenza tra il fatturato del 2019 ed il fatturato 2020, in particolar modo per tutte quelle associazioni che hanno optato per la Legge 398/1191, così come già verificatosi anche per molti forfettari nei giorni precedenti.

Nonostante dalla verifica delle cifre inserite nelle istanze risulti corretta la compilazione della medesima, l'Agenzia non ha modo di effettuare alcuna verifica dato l'esonero dalla dichiarazione IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA previste per questo particolare regime fiscale.

Ulteriore incongruenza sarebbe rilevabile nel caso di un'associazione, sempre in regime 398/1991, che ha utilizzato la fatturazione elettronica per l'emissione delle fatture, ma ha anche un punto somministrazione alimenti e bevande riservato ai soci che viene registrato sull'apposito registro dei corrispettivi e non rientra quindi nella fatturazione elettronica. In questo caso l'Agenzia rileva un errore tra le somme dichiarate nel 2019 e quelle transitate tramite SDI nel medesimo anno producendo un ulteriore elemento di sospensione per incoerenza.

Salvo correzione degli errori di sistema da parte dell'Agenzia delle Entrate nei prossimi giorni, non rimane altra strada che presentare istanza di riesame in autotutela delle domande di accredito del contributo presentate, con ritardo quindi nella ricezione delle somme spettanti e potenziale aggravio dei costi data la necessità, per la maggior parte dei sodalizi, di avvalersi del supporto di un professionista, per la predisposizione dell'istanza di riesame.
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